Calciatore – art. 102, commi 7 e 8 NOIF - C.U. n. 87/A del 3 ottobre 2019 - abrogazione con C.U. n. 59/A del 7 agosto 2020 – Contributo di solidarietà – espressione di una scelta di politica federale -
La determinazione dell’abrogazione con C.U. n. 59/A del 7 agosto 2020 è espressione di una scelta di politica federale diretta ad evitare possibili sovrapposizioni del contributo di solidarietà F.I.F.A. con quello già previsto in favore delle società formatrici italiane dalla normativa interna. La FIGC ha pertanto ritenuto opportuno, allo stato, sopprimere il contributo onde evitare maggiori oneri alle società cedenti, riservandosi una futura normazione della materia, anche alla luce delle differenze della disciplina di riferimento sia in termini di percentuale del contributo (che nella norma FIFA ammonta al 5 % del corrispettivo pattuito) sia di periodo di formazione rilevante (dal 12^ anno al 23^ anno di età del calciatore) sia in relazione alle modalità di corresponsione (tramite le stesse società coinvolte e non per il tramite della Lega). L’intervenuta soppressione, dunque, può rappresentare una scelta non condivisibile soprattutto dal punto di vista delle società formatrici italiane - su cui è possibile anche auspicare il prospettato ripensamento - ma, ad ogni modo rientrante nell’ampia discrezionalità del legislatore federale. Il che pone al riparo la delibera dalla censura di manifesta irrazionalità ed illogicità che potrebbe in astratto profilarsi, a carico del legislatore federale, quale vizio generale sottostante all’esercizio della potestà regolamentare, anche al di là delle violazioni di norme e principi federali sopra richiamati.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 73/CFA/2020-2021/G
Presidente: Torsello
Relatore: Palmieri
Riferimenti normativi: art. 102, commi 7 e 8 NOIF - C.U. n. 87/A del 3 ottobre 2019 - abrogazione con C.U. n. 59/A del 7 agosto 2020 -