Arbitri e ufficiali di gara – Associazione italiana arbitri-AIA – Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici-NFOT - art. 15, comma 2 - dismissione per raggiungimento del limite massimo – principio di non discriminazione - rapporto dell’arbitro con l’AIA/FIGC – attività arbitrale – non è estranea – esame della esistenza di una ragionevole giustificazione
Con riferimento alla norma di cui all’art. 15, comma 2, NFOT può assumere rilievo il principio – di derivazione euro-unitaria – di non discriminazione per ragioni di età, ora sancito all’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e che deve essere considerato un principio generale del diritto dell’Unione. E ciò seppure la direttiva 2000/78/Ue non sancisce di per sé il principio generale della non discriminazione in ragione dell’età, ma lo esprime soltanto concretamente (cfr. sentenza del 19 aprile 2016 della Corte di giustizia UE resa nella causa C-441/14). Seppure il rapporto dell’arbitro con l’AIA/FIGC non può qualificarsi in termini di lavoro dipendente in senso proprio, lo stesso potrebbe, comunque, rientrare nell’accezione ampia della nozione di lavoratore formulata dalla stessa giurisprudenza comunitaria, secondo cui, appunto, detta nozione resta caratterizzata dalla circostanza “che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione” (cfr. sentenza del 19 luglio 2017 della Corte di Giustizia UE resa nella causa C-143/16). Ne consegue che quella dell’arbitro è un’attività (di natura professionale) che non può ritenersi totalmente estranea all’ambito dei principi in materia di non discriminazione dettati anche livello sovranazionale. In ogni caso, se fosse applicabile la direttiva 2000/78/Ue, la Corte, ai fini dell’affermazione dell’eventuale discriminazione, dovrebbe accertare se sussista, nella concreta fattispecie, una ragionevole giustificazione che potrebbe, appunto, essere ravvisata nel fatto che, per il solo compimento del 45° anno di età, la funzione di arbitro debba cessare e se una siffatta regola sia compatibile con i principi affermati dalla direttiva citata. Esame, questo, che deve essere condotto non già secondo un approccio interpretativo generale e astratto, bensì in modo concreto e con specifico riferimento alla prestazione di cui trattasi.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 74/CFA/2020-2021/D
Presidente: Torsello
Relatore: Sferrazza
Riferimenti normativi: art. 15, comma 2, Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici-NFOT;