Giudice sportivo – Competenza – art. 65, comma 1, CGS – art. 61, comma 3 – integra l’elenco - competenza residuale del Tribunale federale – natura eccezionale della disposizione – impossibilità per la Procura di adire il Giudice sportivo – necessità – espressione blasfema - conoscenza della Procura - impossibilità oggettiva - non sussiste – inammissibilità del deferimento
Allorché la Procura, sebbene ne fosse stata tempestivamente informata dai suoi collaboratori di campo presenti in occasione della partita, valuti di non inviare al giudice sportivo la segnalazione relativa all’espressione blasfema proferita ritenendo di potersi rivolgere in via alternativa, attraverso lo strumento del deferimento, al Tribunale federale, non sussiste un’impossibilità oggettiva da parte della Procura federale di adire il giudice sportivo ma una scelta procedimentale liberamente effettuata dalla Procura medesima e pertanto il deferimento è inammissibile in quanto il canone ermeneutico da utilizzare – in conseguenza della natura eccezionale della disposizione contenuta nell’art. 79 che radica la competenza residuale del Tribunale federale – è quello della prudenza ermeneutica, al fine di evitarne una lettura estensiva che potrebbe comportare una sostanziale vanificazione del riparto di competenze tra i diversi organi di giustizia
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 75/CFA/2021-2022/B
Presidente: Torsello
Relatore: Stigliano Messuti
Riferimenti normativi: art. 61, comma 3, CGS; art. 65 CGS; art. 79 CGS