Corte federale d’appello – reclamo – deposito entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione - art. 101, comma 2, CGS – art. 51, comma 1, CGS - decorrenza del termine – dalla comunicazione alle parti e non dalla pubblicazione

Se è vero che l’art. 101, comma 2, CGS, prevede che il reclamo sia depositato, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare, tale disposizione deve essere letta in correlazione con quella di cui all’art. 51, comma 4, del medesimo Codice, secondo il quale i dispositivi e le decisioni degli organi di giustizia sportiva emessi a seguito di deferimento devono essere direttamente comunicati all’organo che ha adottato il deferimento nonché alle altre parti ai sensi dell’art. 53. Dal combinato normativo delle disposizioni richiamate discende che è il momento della comunicazione alle parti quello da cui decorre il termine processuale di cui all’art. 101 cit., riguardando la “pubblicazione” la mera conoscenza e diffusione a terzi della pronuncia (CFA, Sez. IV, n. 44/2020-2021); del resto, l’art. 101, comma 2, CGS, indica come termine a quo per la notifica del reclamo due momenti (la pubblicazione o la comunicazione alle parti) alternativi tra di loro, come risulta dall’utilizzo della disgiunzione “o”. Ed essendo i due momenti alternativi, non può, ovviamente, prevalere il primo di essi (quale che esso sia), il che renderebbe inutile la previsione del secondo (CFA, Sez. IV, n. 50/2020-2021); non porta a conclusioni diverse la disposizione dell’art. 11, comma 4, secondo periodo del CGS CONI, perché a norma dell’art. 3, comma 2, CGS, “[p]er tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI”. L’applicazione del Codice CONI ha dunque carattere sussidiario e suppletivo rispetto a quello del Codice FIGC e dunque non può essere invocata nella presente controversia poiché il compendio normativo della FIGC disciplina in maniera completa ed esaustiva - al Capo II del Titolo IV - l’appello avverso le decisioni di primo grado. Esso perciò, sotto il profilo in questione, non richiede né consente alcuna integrazione ad opera di una fonte esterna.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 76/CFA/2021-2022/A

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 100, comma 2, CGS; art. 51, comma 4; art. 101, comma 2 CGS

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