RIABILITAZIONE – ART. 42 CGS - PRESUPPOSTI – PARTICOLARI CONDIZIONI CHE FACCIANO PRESUMERE CHE L’INFRAZIONE NON SARÀ RIPETUTA – DISCREZIONALITÀ DELLA CORTE FEDERALE D’APPELLO - SUSSISTENZA DI PARTICOLARI CONDIZIONI – GIUDIZIO PROGNOSTICO DELLA CORTE – CONTENUTO
Ai sensi dell’art. 42, comma 1, CGS, per la concessione della riabilitazione occorre anche che “ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta”. In merito la Corte federale è chiamata ad esprimere un giudizio prognostico, per ciò stesso improntato a discrezionalità, i cui parametri sono da ricercare nei principi dell’ordinamento sportivo e nella normativa di riferimento. L’ambito valutativo appare fortemente delimitato e condizionato dalla locuzione “particolari condizioni”, che induce a valutare la sussistenza delle condizioni medesime con notevole cautela. (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 22/2020-2021; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 19/2021-2022; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 44/2021-2022). Si tratta di una potestà riabilitativa attribuita alla Corte di carattere costitutivo e non dichiarativo, similarmente a quanto previsto dalle normative che regolano il medesimo istituto nell’ambito delle amministrazioni pubbliche e delle professioni. Dette regolazioni hanno in comune l’attribuzione di una potestà che, oltre ad accertare il possesso dei requisiti obiettivi posseduti dal soggetto istante, effettui una valutazione comparativa dell’interesse del richiedente la riabilitazione con gli interessi istituzionali coinvolti. (v. per gli appartenenti al pubblico impiego all’art. 87 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; per il personale scolastico all’art. 501 del d.lgs. 15 aprile 1994, n. 297; per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza all’art.10 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737; e, ancora, per i notai all’art. 47 del d.lgs. 1° agosto 2006 n. 249). Il giudizio prognostico richiesto dalla lettera c) dell’art. 42 non può prescindere dal considerare: - la gravità delle violazioni a suo tempo commesse; - la maggiore o minore incidenza negativa e nel tempo di detti comportamenti sul prestigio e il decoro della categoria a cui il soggetto sanzionato appartiene; - il sincero ravvedimento dell’interessato, deducibile in primo luogo dal riconoscimento delle proprie responsabilità, accompagnato da un ininterrotto impegno che per qualità, concretezza e dedizione faccia ragionevolmente ritenere che la cessazione degli effetti della sanzione propria della riabilitazione assuma il carattere di un provvedimento premiale per l’interessato con vantaggio per l’istituzione sportiva.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 76/CFA/2022-2023/B
Presidente: Torsello
Relatore: Toscano
Riferimenti normativi: art. 42, comma 1, lett. c), CGS;
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Art. 42 - Riabilitazione
1. I soggetti colpiti da provvedimenti disciplinari sportivi definitivi di inibizione o squalifica complessivamente superiori ad un anno, trascorsi almeno tre anni dal giorno in cui è stata scontata od estinta la sanzione, possono chiedere la riabilitazione alla Corte federale di appello a Sezioni unite. La riabilitazione è concessa, sentito il Procuratore federale, quando concorrono le seguenti condizioni:
a) dal fatto che ha cagionato la sanzione l'interessato non ha tratto, direttamente o indirettamente, vantaggio economico;
b) l'interessato produca una autodichiarazione attestante la ininterrotta condotta incensurabile sotto il profilo civile, penale e sportivo ed il non assoggettamento a misure di prevenzione;
c) ricorrano particolari condizioni che facciano presumere che l'infrazione non sarà ripetuta.