Giudizio e responsabilità disciplinare – agente e procuratore sportivo – sono assoggettati - solo nel periodo temporale in cui l’attività è svolta

In linea generale è ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui anche gli agenti dei calciatori sono assoggettati alla responsabilità disciplinare prevista dall’ordinamento sportivo, in quanto, pur non essendo tesserati, svolgono, all’evidenza, un’attività di assoluto rilievo per il sistema. Tale rilevanza disciplinare delle condotte poste in essere dagli agenti sussiste solo nel periodo temporale in cui l’attività è svolta, in connessione con la persistente iscrizione negli albi.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 77/CFA/2020-2021/B

Presidente: Torsello

Relatore: Lipari

Riferimenti normativi: art. 2 CGS;

Articoli

1. Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni
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comunque rilevante per l’ordinamento federale.
2. Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o
indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle
società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una
società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale.

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