Giudizio e responsabilità disciplinare - responsabilità della società – art. 6 CGS – natura oggettiva – nuova configurazione

L’art. 6, commi da 2 a 4 del CGS in vigore configura un sistema basato su una forma di attribuzione della responsabilità meno rigida, ancorata alla c.d. “colpa organizzativa”. Il modello, sottoposto al vaglio del giudice, dovrà essere esaminato da quest’ultimo al fine di verificare se vi sia stata un’incapacità della società nel prevenire l’illecito che si è verificato. L’accertamento circa un eventuale deficit organizzativo rispetto ad un “modello di diligenza esigibile” configurerà quella rimproverabilità posta a fondamento della fattispecie sanzionatoria; Si passa da una responsabilità oggettiva in senso stretto o assoluta a quella che si definisce “semi-oggettiva” o “aggravata”, perché a “colpa presunta”. La mancata adozione del modello organizzativo da parte della società, qualifica la sua responsabilità quale oggettiva in senso stretto, mentre laddove viene adottato se ne verifica un suo affievolimento, demandandosi agli organi di giustizia sportiva la verifica in concreto se il modello adottato e le relative cautele prese possano costituire un esimente o un’attenuazione della responsabilità ex art. 7 CGS. Ove tale accertamento risulti negativo, riespande anche in tal caso la responsabilità di tipo oggettivo. (CFA, Sez. Un. n. 58/2021-2022).

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 77/CFA/2021-2022/C

Presidente: Torsello

Relatore: De Zotti

Riferimenti normativi: art. 6, commi 2, 3 e 4 CGS

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