Processo sportivo in genere – autonomia del giudizio sportivo – applicabilità nell’ordinamento sportivo di tutte le disposizioni dell’ordinamento generale – non sussiste
Il principio dell’autonomia del giudizio sportivo consente la trattazione separata del giudizio disciplinare rispetto ad eventuali analoghe vicende civilistiche o di altra natura, anche al fine di assicurare l’esigenza di una celere e rapida definizione della stessa. Del resto, la condotta di un soggetto appartenente all’ordinamento federale, fermo restando l’eventuale accertamento della stessa in altre sedi giudiziarie, può essere diversamente valutata a fini sportivo-disciplinari. Il logico corollario dell’autonoma scelta degli obiettivi da perseguire nell’ambito federale è l’omologa libertà nella redazione delle tavole delle condotte incompatibili con l’appartenenza soggettiva all’ordinamento federale e, in via strumentale e necessaria, dei mezzi e delle forme di tutela dell’ordinamento sportivo dalle deviazioni che si dovessero verificare al suo interno. È, infatti, conseguenza naturale dell’autonomia dell’ordinamento sportivo la capacità dello stesso di munirsi, in via indipendente, di un circuito normativo e di una struttura valutativa che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport. Questa premessa, che riassume decenni di conforme indirizzo giurisprudenziale sportivo, porta ad affermare, in linea generale, la niente affatto obbligata permeabilità dell’ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell’ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie. Ed infatti, l’ordinamento sportivo, da un lato, è estraneo alle previsioni normative generali che nascono con riguardo ad ambiti tipicamente ed esclusivamente statali (come, ad esempio, i principi civilistici in materia di bilancio delle società); lo stesso ordinamento, d’altra parte, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva – nei confronti dei propri appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti dell’ordinamento settoriale – con autonomi mezzi di ricerca e valutazione dei fatti e della prova, che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell’ordinamento giuridico generale, fatta ovviamente salva la garanzia del diritto di difesa, costituzionalmente protetto. Da questo punto di vista, non rappresenta violazione alcuna, tantomeno del diritto di difesa, apprezzabile in sede di giudizio di impugnazione, la circostanza che il procedimento si svolga nel rispetto delle norme del codice di giustizia sportiva e secondo una valutazione che abbia come linea guida il rispetto delle disposizioni, delle regole e dei principi dell’ordinamento federale.
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 78/CFA/2019-2020/A
Presidente: Torsello
Relatore: Sferrazza
Riferimenti normativi: art. 3, comma 3, CGS
Articoli
Art. 3 - Rapporti tra il Codice e le altre fonti normative
- Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale, dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva adottati dal CONI, quest'ultimo di seguito denominato Codice CONI, dallo Statuto della FIGC, di seguito denominato Statuto, nonché dalle norme della Fédération Internationale de Football Association (FIFA) e della Union of European Football Associations (UEFA).
- Per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice CONI.
- Fermo restando quanto previsto dall’art. 39 del Codice CONI, vi è autonomia dell’ordinamento federale nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e autonomia degli organi di giustizia sportiva nella definizione dei giudizi, indipendentemente dai procedimenti innanzi alla autorità giudiziaria ordinaria.
- In assenza di specifiche disposizioni del Codice e di norme federali, gli organi di giustizia sportiva adottano le proprie decisioni in conformità ai principi generali di diritto applicabili nell'ordinamento sportivo nazionale e internazionale nonché a quelli di equità e correttezza sportiva.