Calciatore - Calciatore non professionista e giovane dilettante – art. 109 NOIF – Svincolo per inattività – certificazione di idoneità all’attività sportiva – richieste di rinnovo – invio successivo alla comunicazione del calciatore di svincolarsi – diritto del calciatore allo svincolo - sussiste

Le richieste di rinnovo della certificazione medica di idoneità all'attività sportiva, in ogni caso, non precludono l'acquisto del diritto allo svincolo se inviate dalla società calcistica dopo che il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante” abbia ritualmente comunicato alla società stessa la propria volontà di svincolarsi, in presenza degli altri presupposti previsti dalla normativa federale.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 78/CFA/2021-2022/B

Presidente: Lipari

Relatore: Vitale

Riferimenti normativi: art. 109, comma 1, NOIF

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