Emergenza Covid 2019 – art. 4, comma 1, CGS – art. 44 NOIF – chiarimenti F.I.G.C. del 19 agosto 2021, alle indicazioni generali F.I.G.C. per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid 19 – decreto-legge n. 52/2021 e successive modificazioni.

Le disposizioni emanate dalla F.I.G.C. in relazione alla pandemia, per disciplinare la ripresa e il corretto proseguimento delle attività delle società sportive, dei dirigenti, degli atleti, degli ufficiali di gara e di ogni altro soggetto (esplicante attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo o decisionale comunque rilevante per l’ordinamento federale) costituiscono “norme federali” e sono fonti dell’ordinamento stesso, ancorché di natura atipica e di carattere temporaneo e speciale, assimilabili, per alcuni versi, alle ordinanze extra ordinem o a quelle contigibili e urgenti, previste dall’ordinamento giuridico statale. Le disposizioni adottate dalla Federazione, pertanto, sono cogenti ed obbligatorie per i soggetti dell’ordinamento sportivo, i quali sono tenuti alla relativa osservanza, il tutto secondo la previsione di cui all’art. 4, comma 1, CGS (cfr. CFA, Sezioni unite, decisione n. 1/CFA/2021-2022).

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 79/CFA/2021-2022/A

Presidente: Torsello

Relatore: Stigliano Messuti

Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS; art. 44 NOIF; chiarimenti F.I.G.C. del 19 agosto 2021

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