Emergenza Covid 2019 – art. 4, comma 1, CGS – art. 44 NOIF – chiarimenti F.I.G.C. del 19 agosto 2021, alle indicazioni generali F.I.G.C. per la stagione sportiva 2021/2022 finalizzate al contenimento dell’emergenza pandemica da Covid 19 – decreto-legge n. 52/2021 e successive modificazioni – carattere vincolante.

Le disposizioni del protocollo sanitario Covid-19 rivestono la natura di prescrizioni vincolanti e non negoziabili. Ciò perché costituisce fatto notorio che le prescrizioni sanitarie contenute nel protocollo, e per traslato il loro rispetto, rappresentano la condizione senza la quale non è possibile lo svolgimento delle manifestazioni sportive, e tra esse quelle autorizzate “a porte chiuse”, in un momento in cui il contrasto alla diffusione del Covid-19 si pone come interesse generale primario rispetto a qualsiasi altro interesse. L’individuazione delle misure più idonee per evitare il rischio di diffusione dell’epidemia da Covid-19 è stata accentrata negli organi federali e non è stata rimessa alla libera e discrezionale valutazione delle singole società.  Non è consentito alle singole società di decidere autonomamente o di modulare le misure ritenute più idonee per limitare la diffusione della pandemia Covid-19, essendo le stesse obbligate a rispettare i protocolli sanitari adottati dalla Federazione senza alcuna facoltà di deroga. Una diversa interpretazione, oltre a essere incompatibile con la funzione pubblicistica attribuita alla Federazione, comporterebbe una situazione di incertezza generale suscettibile di vanificare le stesse norme di prevenzione, ben potendo ogni società applicare ad libitum regole e livelli di tutela del tutto differenti (cfr. CFA, Sezione I, decisione n. 27/CFA/2020-2021).

Stagione: 2021-2022

Relatore: n. 79/CFA/2021-2022/B

Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS; art. 44 NOIF; chiarimenti F.I.G.C. del 19 agosto 2021

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