Corte federale d’appello – revocazione e revisione - art. 63, comma 1, CGS – lett. c) e lett. d) – reclamo che si riferisce ad entrambe – inammissibilità
E’ inammissibile il reclamo per revocazione allorché viene invocata contestualmente sia la censura ex lettera c) che quella ex lettera d) dell'art. 63 CGS. Sul punto il Collegio di garanzia dello Sport — sezioni unite — con decisione n. 8/2018 pubblicata in data 8 febbraio 2018, pronunciandosi sull'art. 39 vecchio CGS, la cui formulazione è rimasta identica all'art. 63 CGS attualmente in vigore, ha statuito che: "La disposizione invocata dal ricorrente a base del ricorso è quella dell'art. 39 del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione. Tale norma consente l'impugnativa per argomenti ben diversi: da un lato, "se è stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione, è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia" e, dall'altro, "se, dopo la decisione di condanna, sopravvengono o si scoprono nuove prove... Trattasi quindi di ipotesi assolutamente distinte. Ne consegue che non può proporsi un ricorso richiedendo con il medesimo atto l'accoglimento, in alternativa, dell'una o dell'altra ipotesi di impugnazione. Inevitabile, quindi, in questo caso la pronuncia di inammissibilità del ricorso proposto".
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 7/CFA/2019-2020/B
Presidente: Sica
Relatore: Stigliano Messuti
Riferimenti normativi: art. 63, comma 1, lett. c) e lett. d), CGS
Articoli
Art. 63 - Revocazione e revisione
1. Tutte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili, possono essere impugnate per revocazione innanzi alla Corte federale di appello, entro trenta giorni dalla scoperta del fatto o dal rinvenimento dei documenti:
a) se sono l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
b) se si è giudicato in base a prove riconosciute false dopo la decisione;
c) se, a causa di forza maggiore o per fatto altrui, la parte non ha potuto presentare nel precedente procedimento documenti influenti ai fini del decidere;
d) se è stato omesso l’esame di un fatto decisivo che non si è potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia;
e) se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa.
2. La Corte federale di appello si pronuncia pregiudizialmente sulla ammissibilità del ricorso per revocazione.
3. Non può essere impugnata per revocazione la decisione resa in esito al giudizio di revocazione.
4. Nei confronti di decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna, è ammessa la revisione innanzi alla Corte federale di appello nel caso in cui:
a) sopravvengano o si scoprano nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrino che il sanzionato doveva essere prosciolto;
b) vi sia inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
c) venga acclarata falsità in atti o in giudizio.
5. Ai procedimenti di revocazione e di revisione si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti innanzi alla Corte federale di appello.