Processo sportivo in genere - termini - sospensione – tassatività delle cause di sospensione
In assenza di provvedimenti extra ordinem di sospensione dei termini, come quelli adottati dalla Federazione in applicazione della normativa emergenziale (n. 183/A del 2 aprile 2020; n. 185/A del 14 aprile 2020 e n. 192/A del 4 maggio 2020) – in via eccezionale, in forza della normativa prevista per l’emergenza Coronavirus (d.l. n. 18/2020 e d.l. n. 23/2020), la sospensione dei termini è disciplinata esclusivamente dall’art. 38, comma 5, CGS CONI che costituisce norma di stretta interpretazione non suscettibile di estensione analogica (nel caso di specie la Corte federale non ha accolto la giustificazione addotta dal TFT in ordine alla decorrenza del termine massimo per la pronuncia della decisione - rappresentata dalla difficoltà ad accedere alla sua sede - perché essa è riconducibile all’inadeguatezza dell’apparato organizzativo, che avrebbe dovuto operare con tempestività e comunque attuare le misure alternative che hanno consentito ad altre amministrazioni di proseguire, ove necessario, l’attività da remoto, utilizzando strumenti in grado di assicurare lo svolgimento delle udienze nei termini di legge Cfr. CFA sezione I, n. 21-2020/2021).
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 7/CFA/2021-2022/C
Presidente: Torsello
Relatore: Stigliano Messuti
Riferimenti normativi: art. 38, comma 5, CGS CONI