Giudizio e responsabilità disciplinare – Procura federale - termini – art. 125, comma 2 - art. 123 CGS – decorrenza del termine – dallo spirare del secondo termine assegnato alla parte
In base all'art. 125, comma 2, CGS, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1, CGS. Tale articolo, a sua volta, prevede in realtà due termini, uno per la procura, di venti giorni, per comunicare la conclusione delle indagini, e l'altro per la parte, che è fino a 15 gg per chiedere di essere sentito o per il deposito di memoria. Una ricostruzione astrattamente possibile potrebbe far decorrere il termine di cui all'art. 125 dal primo dei due termini previsti dall’articolo 123, in ragione del fatto che essi sono previsti per la Procura, mentre l'altro è previsto favore per la parte. Ciò avuto unicamente riguardo al dato letterale dell’articolo 125, la cui potenziale ambiguità (il riferimento al termine previsto dal 123, che invece ne prevede due) può, peraltro, essere agevolmente risolta in considerazione della ratio della disposizione, che intende scandire una sequenza procedimentale secondo cui la Procura - entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini - se non archivia, comunica alla parte la conclusione delle stesse indagini, assegnando il relativo termine a difesa: a quel punto, il termine per la procura non può che decorrere dallo spirare di questo secondo termine assegnato alla parte; ciò proprio a tutela di quest'ultima, per assicurare che il termine di 30 giorni venga utilizzato per adottare le relative determinazioni con adeguata ponderazione delle memorie difensive. Che il senso del combinato disposto degli articoli 123 e 125 CGS sia questo è reso altresì palese dal secondo periodo dell’articolo 125, comma 2, ove si chiarisce che, in caso di più incolpati, il termine per il deferimento decorre dall’ultimo dei termini assegnati, e questo - è stato chiarito dalla giurisprudenza costante di questa Corte - proprio perché le memorie difensive dell'ultimo indagato potrebbero ridondare favorevolmente anche sugli altri (così, da ultimo, Sezione I, decisione n. 40/CFA/2021-2022). E’ dunque una scansione temporale prevista a garanzia dell'incolpato. A dovere essere considerato, ai fini del decorso del termine di cui all’articolo 125 CGS per il deferimento, non è il giorno di effettivo deposito della memoria, ma quello in cui spira il termine concesso, e ciò proprio in ragione del fatto che la norma fa riferimento, come dies a quo per la decorrenza, “alla scadenza del termine di cui all’art. 123, comma 1” e, “in caso di più incolpati”, allo “ultimo termine concesso”, ma non anche se anticipato rispetto a quello di scadenza, al giorno in cui venga effettivamente depositata la memoria prevista dell’articolo 123, comma 1, CGS.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 7/CFA/2022-2023
Presidente: Torsello
Relatore: La Greca
Riferimenti normativi: art. 125, comma 2; art. 123 CGS;
Articoli
Art. 125 - Esercizio della azione disciplinare
1. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio.
2. L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato.
3. Il deferimento è comunicato all’incolpato, ai soggetti che abbiano presentato denuncia, all’organo di giustizia competente, al Presidente federale nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.
4. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Se l’esercizio dell’azione disciplinare consegue alla riapertura delle indagini disposta d’ufficio, nel caso in cui siano emersi nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza e che si ritengono idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza di tali fatti o circostanze.
Art. 123 - Avviso della conclusione delle indagini
1. Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria.
2. L'avviso di cui al comma 1 deve contenere una sommaria enunciazione del fatto per il quale si intende procedere, la data e IL luogo nel quale è stato commesso e le norme che si assumono violate, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la Segreteria della Procura federale e che l'interessato ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia entro cinque giorni.
3. In caso di impedimento, l’incolpando che abbia richiesto di essere sentito può far pervenire una memoria o richiedere al Procuratore federale il rinvio dell’adempimento entro tre giorni dalla originaria convocazione. In caso di impedimento dell'incolpando o dei suoi difensori, anche a seguito di tale rinvio, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare memoria sostitutiva. Per l’intero periodo il termine di cui all'art. 125, comma 2, resta sospeso.