Sanzioni disciplinari – art. 12 CGS – afflittività delle sanzioni – gravità dei fatti – rilevanza - conseguenze sportive della violazione – non rilevanza
Ai sensi dell’articolo 12 CGS, “Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva”. Tale disposizione impone di modulare l’afflittività delle sanzioni in base alla gravità dei fatti, che non può essere desunta o esclusa risalendo dall’entità delle conseguenze sportive della violazione. (Fattispecie riguardante il reiterato schieramento di un giocatore squalificato. Seppure il risultato sportivo sia, in ipotesi, sfavorevole per la squadra che ha commesso la violazione, non è possibile affermare che tale violazione sia stata ininfluente nella complessiva dinamica sportiva, che viene comunque e sempre alterata dalla presenza di un giocatore che non avrebbe dovuto essere presente; ciò, infatti, porta anche l‘altra squadra a scegliere un determinato assetto, con l’utilizzo di giocatori che, magari, si sarebbero fatti riposare; si realizzano fatti o scontri di gioco dalle conseguenze che non si sarebbero avute. In buona sostanza, le conseguenze sportive della violazione non si misurano solo nel mero risultato della gara, determinandosi esse nella alterazione della complessiva dinamica sportiva, consistente nelle scelte tattiche, delle fasi e scontri di gioco e dunque da tutte le imponderabili conseguenze, non misurabili ex post, perciò sanzionate ex ante e di per sé, derivanti da quell’indebito utilizzo).
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 7/CFA/2022-2023/C
Presidente: Torsello
Relatore: La Greca
Riferimenti normativi: art. 12 CGS;
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Art. 12 - Poteri disciplinari
1. Gli organi di giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti nonché la eventuale recidiva.
2. Le sanzioni disciplinari possono essere applicate anche congiuntamente.
3. Se la condotta della parte che ha proposto una lite temeraria assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, gli organi di giustizia sportiva segnalano il fatto al Procuratore federale.