Obbligo di presentazione innanzi agli organi di giustizia sportiva – art. 22, comma 1, CGS – ratio – riguarda tutti coloro che all’epoca dei fatti avevano qualifiche rilevanti per l’ordinamento sportivo

L’art. 22 Codice di giustizia – che prevede l’obbligo di presentazione innanzi agli organi di giustizia sportiva sportiva - mira a garantire la leale partecipazione agli incombenti istruttori delle autorità inquirenti da parte di tutti coloro che, all’epoca dei fatti, risultino avere rivestito qualifiche rilevanti ai fini dell’ordinamento sportivo. E questo per chiare esigenze di funzionalità delle attività istruttorie, che altrimenti fin troppo facilmente potrebbero essere ostacolate anche da condotte strumentali: basti pensare all’eventualità in cui qualunque interessato potrebbe limitarsi a cessare l’attività di rilevanza per l’ordinamento sportivo all’epoca della richiesta di convocazione, per reputarsi immune da ogni conseguenza ulteriore del tipo di quelle di cui al presente giudizio. Ma con questo, inevitabilmente, anche pesantemente minando in radice ogni aspettativa di effettività e concreta funzionalità nelle disposizioni in esame. A tal fine, invece, è necessario operare una valutazione circa il possesso della qualifica soggettiva richiesta ai fini di rilievo per l’ordinamento sportivo riferita all’epoca dei fatti contestati; sì da poter qualificare l’incombente istruttorio al quale il singolo sia convocato o richiesto come effettivamente funzionale rispetto alle esigenze di accertamento proprie degli organi di giustizia sportiva

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 80/CFA/2019-2020/D

Presidente: Torsello

Relatore: Caputi

Riferimenti normativi: art. 22, comma 1, CGS;

Articoli

1. Ai soggetti di cui all'art. 2, comma 1 è fatto divieto di dare a terzi notizie o informazioni che riguardano fatti oggetto di indagini o procedimenti disciplinari in corso e, se convocati, è fatto obbligo di presentarsi innanzi agli organi di giustizia sportiva.
2. Alle società, ai loro dirigenti e tesserati nonché ai soggetti di cui all'art. 2, comma 2 è fatto divieto di intrattenere rapporti di abitualità o rapporti comunque finalizzati al conseguimento di vantaggi nell’ambito dell’attività sportiva con i componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva e con gli associati dell’AIA.
3. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere b), c), g) e quelle di cui all’art. 9, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h).
4. La società risponde della presenza di sostanze vietate dalle norme antidoping in luoghi o locali nella propria disponibilità, a titolo di possesso come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del CONI, trovando applicazione le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g).

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