Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale - termine di conclusione delle indagini – art. 44, comma 6, CGS - art. 123 CGS - art. 125 CGS – perentorietà – ratio

Ai sensi dell’art. 44, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori. Ciò vale, ancor più, con riferimento al termine entro cui la Procura deve emettere l’atto di deferimento, da considerarsi termine perentorio in quanto non solo posto a difesa dell’incolpato ma, soprattutto, diretto ad evitare una eccessiva dilatazione della durata del procedimento disciplinare, come più volte affermato da questa Corte Federale (in tal senso, la recente decisione delle Sezioni Unite  n. 38/2021- 2022;  ma v. anche CFA, SSUU n. 32/2020-2021 ove si ribadisce che “il termine previsto dal combinato disposto degli artt. 123 e 125 CGS deve considerarsi perentorio, in quanto la sua ratio è quella di garantire l’esercizio del diritto di difesa dell’indagato, di evitare che lo stesso resti assoggettato per un tempo indefinito alle indagini e di consentire la definizione degli addebiti in tempi contenuti. E ciò secondo principi già espressi dal Collegio di garanzia dello sport (parere n. 7/2018; Sez. IV, n. 23/2017; Sez. IV, n. 17/2016)”.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 80/CFA/2021-2022/A

Presidente: Torsello

Relatore: Varrone

Riferimenti normativi: art. 44, comma 6, CGS; art. 123 CGS; art. 125 CGS

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