Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – esercizio dell’azione disciplinare – atto di deferimento - termini – art. 123 CGS - art. 125, comma 2, del CGS

L’art. 125, secondo comma, Codice di giustizia sportiva, prevede che l'atto di deferimento deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato. Ai sensi dell’art. 123, primo comma, Codice di Giustizia Sportiva, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Ne consegue che è tempestivo il deferimento avvenuto entro il termine di quarantacinque giorni dalla notifica della comunicazione di conclusione delle indagini

Stagione: 2021-2022

Numero: 80/CFA/2021-2022/B

Presidente: Torsello

Relatore: Varrone

Riferimenti normativi: art. 123 CGS; art. 125, comma 2, CGS

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