Calciatore – tesseramento – art. 30 NOIF - decorrenza - dalla data di deposito della richiesta - completezza della documentazione - necessità
L’art. 39 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. - NOIF recita: “1. I calciatori sono tesserati per la F.I.G.C., su richiesta sottoscritta e inoltrata per il tramite della società per la quale intendono svolgere l'attività sportiva, entro il 31 marzo di ogni anno. I calciatori "giovani", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" possono essere tesserati anche successivamente a tale termine. 2. La richiesta di tesseramento è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal calciatore e, nel caso di minori, dall’esercente la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata annuale e da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale se il tesseramento ha durata pluriennale. Il tesseramento può essere effettuato anche attraverso la modalità telematica. 3. La data di deposito delle richieste di tesseramento o di spedizione del plico postale contenente le medesime richieste stabilisce, ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore "professionista", la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita dalla data di deposito o di arrivo della documentazione presso la Lega competente, purché venga concesso il visto di esecutività da parte della medesima Lega”. Lo stesso articolo prevede altresì che “l’utilizzo del calciatore in ambito dilettantistico è consentito dal giorno successivo al deposito o alla spedizione della richiesta di tesseramento e, per i calciatori il cui tesseramento è soggetto alla autorizzazione della FIGC, dal giorno successivo al rilascio della stessa”. Nel sito internet della LND si rinvengono specifiche precisazioni in merito alla portata applicativa della citata previsione, nel senso che “la decorrenza delle pratiche evidenziate con un errore di qualsiasi tipo (mancanza di una firma, mancanza di parte dei documenti richiesti, ecc) sarà sempre determinata dalla successiva correzione degli errori tramite nuova firma digitale da parte della Società. Pertanto, un calciatore la cui pratica di tesseramento sarà successivamente evidenziata con errore non può essere utilizzato per l’attività ufficiale se non dopo che la medesima pratica sarà sanata, sempre che ciò avvenga entro i termini previsti dalle vigenti normative Federali”. Detta soluzione esegetica è condivisa anche dalla giurisprudenza sportiva, che ha evidenziato che il tesseramento ai sensi dell’art. 39 NOIF decorre “dalla data di deposito della richiesta di tesseramento, completa di tutta la documentazione necessaria e idonea a consentire la definizione del tesseramento” (Tribunale federale nazionale decisione 0029/TFNST/2020-2021). Pertanto la data di tesseramento coincide con quella di dematerializzazione delle pratiche tramite firma digitale a patto che queste non presentino errori di alcun tipo. (Fattispecie riguardante un calciatore utilizzato da una società nonostante fosse privo di regolare tesseramento e certificazione medica attestante l’idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva).
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 80/CFA/2021-2022/C
Presidente: Torsello
Relatore: Varrone
Riferimenti normativi: art. 39 NOIF