GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - PRINCIPI DI LEALTÀ, CORRETTEZZA E PROBITÀ – VIOLAZIONE - VIOLAZIONE DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI DEL CODICE – SI APPLICANO LE SPECIFICHE DISPOSIZIONI

Allorché sussista, oltre alla violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità affermati dall’art. 4, comma 1., C.G.S. anche la violazione di specifiche disposizioni del Codice di giustizia sportiva (nella specie il comportamento discriminatorio ex art. 28, comma 1., C.G.S. e la condotta violenta ex art. 38, comma 1., C.G.S.), dal momento che queste ultime sanzionano specifici comportamenti in contrasto con i doveri generali, occorre applicare soltanto le sanzioni previste dalle disposizioni specifiche.

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 80/CFA/2022-2023/H

Presidente: Torsello

Relatore: Marzocco

Riferimenti normativi: art. 4, comma 1, CGS;

Articoli

  1. I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
  2. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
  3. L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

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