Illecito sportivo – prova – standard probatorio – inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio - superiore alla semplice valutazione di probabilità

Il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (come invece è previsto nel processo penale), nel senso che è necessario e sufficiente acquisire - sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti - una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (quanto meno a partire da Collegio di garanzia CONI, SS.UU., n. 13/2016; per tutte, da ultimo, CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022; dettagliatamente, CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3).

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 81/CFA/2021-2022/B

Presidente: Torsello

Relatore: Morelli

Riferimenti normativi: art. 44 CGS

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