Settore tecnico – allenatore - consentire ad altro soggetto privo di abilitazione lo svolgimento di fatto dell’attività - violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità - art. 4 CGS - sussistenza
Incorre in responsabilità disciplinare, per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art.4 del Codice di Giustizia Sportiva, il soggetto che, assunto come tecnico titolare della squadra, in quanto munito delle prescritte abilitazioni, consente o non impedisce che un soggetto privo delle prescritte abilitazioni, svolga, in via di fatto, l’attività di allenatore della squadra. (Sezione I, decisione n. 74/CFA/2021-2022). A tal fine l’illecito disciplinare non presuppone necessariamente un accordo fraudolento ma semplicemente che si verifichi una situazione che, di fatto, il tecnico titolare è tale solo di nome, in quanto gran parte delle mansioni vengono svolte da un altro tecnico privo delle necessarie abilitazioni.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 81/CFA/2021-2022/C
Presidente: Torsello
Relatore: Morelli
Riferimenti normativi: art. 4 CGS