Corte federale d’appello – reclamo del Presidente federale – art. 102 CGS – Ratio

Con riferimento all’art. 102, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, secondo cui “Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale e territoriale, quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime.”, in tale peculiare gravame, la ragione obbiettiva su cui si fonda la domanda del Presidente federale - ossia il diritto sostanziale affermato in forza del quale viene chiesto il petitum – assume connotati diversi da quelli tipici dei giudizi d’appello avverso le decisioni del Tribunale federale. Ciò del resto, è immediatamente evidente dall’elencazione delle competenze della Corte federale delineata dall’art. 98, che colloca in due distinti commi “i reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del Tribunale federale” (comma 1) e il “reclamo del Presidente federale, sulle decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale, dal Tribunale federale a livello territoriale e nazionale” (comma 2).Tali caratteri peculiari del reclamo del Presidente federale sono poi confermati – con tutta evidenza – dalla circostanza che il Codice ha ritenuto di dedicare un autonomo articolo a tale gravame: l’art.102. E appare subito palese che il diritto sostanziale in forza del quale viene chiesto il petitum – e quindi i vizi deducibili - non si sostanziano solo nella contraddizione della decisione impugnata rispetto al parametro legittimità/illegittimità ma anche nella “inadeguatezza” della medesima. Il che sta a voler dire che ciò che viene in rilievo è anche l’idoneità della pronuncia impugnata a incidere sull’uniforme applicazione delle regole all’interno dell’ordinamento sportivo – e in definitiva sulla sua unità - di cui il Presidente federale è il massimo garante. In questo senso, del resto, si spiega anche il termine previsto per tale rimedio (sessanta giorni, art. 102, comma 2) vistosamente più lungo rispetto a quello ordinario. Si tratta, quindi, di un istituto destinato a tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa federale da parte degli organi della Giustizia sportiva; e non a caso la funzione decisoria è stata affidata alla Corte federale d’appello, massimo organo della giustizia sportiva federale. La legittimazione del Presidente federale, nel caso dell’articolo 102, non è correlata, a differenza delle ipotesi ordinarie d’azione dinanzi agli organi di giustizia sportiva, alla titolarità di una posizione giuridica soggettiva e alla sua lesione, ma soltanto alla natura dell’organo. L’art. 102, comma 1, CGS non vede la Federazione titolare del potere de quo né parte nel conseguente procedimento, Federazione che giammai potrebbe impugnare, quantomeno in ambito federale, un provvedimento adottato da un organo di giustizia operante al proprio interno. Ciò che, invece, può fare l’Organo Presidente Federale (nell’esercizio di questo specifico potere) nel perseguimento dell’interesse alla corretta applicazione delle regole della giustizia federale. Interesse che avvicina questa titolarità del Presidente Federale più a una potestà che a un potere. Tale potestà riecheggia in qualche modo, quella che il codice di procedura civile attribuisce al prefetto (artt. 41 e 368) che può sindacare la carenza di giurisdizione del giudice ordinario nella tutela “dei poteri attribuiti dalla legge all’amministrazione” pubblica.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 82/CFA/2019-2020/C

Presidente: Torsello

Relatore: Crocetti Bernardi

Riferimenti normativi: art. 102 CGS; art. 98 CGS; art. 41 CPC; art 368 CPC;

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1. Il Presidente federale può impugnare le decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale e dal Tribunale federale a livello nazionale e territoriale, quando ritenga che queste siano inadeguate o illegittime.
2. Il Presidente federale può proporre reclamo alla Corte federale di appello entro sessanta giorni dalla pubblicazione della decisione che intende impugnare.

1. La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale. E' competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del Tribunale federale.
2. La Corte federale di appello inoltre:
a) giudica nei procedimenti per revisione e revocazione;
b) giudica, su reclamo del Presidente federale, sulle decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale, dal Tribunale federale a livello territoriale e nazionale;
c) su richiesta del Procuratore federale, giudica in ordine alla sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati alle cariche federali e alle incompatibilità dei dirigenti federali;
d) su richiesta del Presidente federale, interpreta le norme statutarie e le altre norme federali, sempre che non si tratti di questioni all’esame di altri organi di giustizia sportiva;
e) esercita le altre competenze previste dalle norme federali.

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