Calciatore - limite di tre tesseramenti - art. 95, comma 2, NOIF – interpretazione
L’art. 95, comma 2, delle NOIF (Norme organizzative interne della Federazione) prevede che “nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società”. Tale disposizione fa inequivoco ed esclusivo riferimento al tesseramento, sia a titolo definitivo che temporaneo. Essa prevede la possibilità per il calciatore/calciatrice di tesserarsi, nella stessa stagione sportiva, al massimo per tre diverse società, potendo però essere utilizzato/a in gare ufficiali solo per due di esse. L’art. 12, primo comma, delle disposizioni sulla legge in generale (cd. preleggi), che ha carattere generale in materia di regolazione, è anch’esso inequivoco: “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”. Dalla lettera della norma in esame, risulta insuperabile il riferimento al tesseramento, istituto tipico e tipizzato dalle NOIF. In tal senso, la disposizione, del resto, tende a tutelare i calciatori/calciatrici da una migrazione incontrollata tra plurime società sportive che finirebbe per compromettere anche la regolarità dei campionati. Né il riportato dato testuale può essere modificato dalla circostanza che la disposizione è inserita in un articolo dal titolo “Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto” che non può assurgere a vincolo limitativo proprio perché detta disposizione contiene la parola “tesserarsi” avendo così riguardo a ogni tipologia di tesseramento. Del resto, se così non fosse, sarebbe sin troppo facile eluderla ricorrendo a una delle forme consentite di svincolo. Sulla base di tali considerazioni, le Sezioni Unite ritengono che “l’art. 95, comma 2, delle NOIF debba essere interpretato nel senso che, nella stessa stagione sportiva, un calciatore/calciatrice può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società, rientrando nel computo anche i tesseramenti conseguenti a istituti diversi dai trasferimenti e dalle cessioni di contratto”.
Stagione: 2019-2020
Numero: n. 82/CFA/2019-2020/D
Presidente: Torsello
Relatore: Crocetti Bernardi
Riferimenti normativi: art. 95, comma 2, NOIF; art. 12, comma 1, preleggi;