Giudizio e responsabilità disciplinare - Responsabilità della società – art. 4 del soppresso CGS e art. 6 CGS in vigore – art. 7 CGS - scriminante o attenuante della responsabilità della società - responsabilità oggettiva – nuova configurazione - modelli di prevenzione – adozione – effetti e conseguenze
La responsabilità oggettiva rappresenta il presupposto di tutto il sistema di giustizia sportiva e può essere ridimensionata solo nei casi di cui all’art. 7 CGS (scriminante o attenuante della responsabilità della società), in base al quale al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società di cui all'art. 6, così come anche prevista e richiamata nel Codice, il giudice valuta la adozione, l'idoneità, l'efficacia e l'effettivo funzionamento. Secondo la pronuncia delle Sez. Unite di questa Corte n. 58/2022, l’art. 6 del CGS - che assurge a referente di carattere generale per quanto concerne la responsabilità disciplinare dei sodalizi sportivi scaturente dalla inosservanza dei comportamenti imposti dalla normativa di settore per assicurare la salvaguardia e la conservazione dei valori fondamentali che informano lo sport e la sua pratica - distingue tre differenti ipotesi: -il primo comma, configura la responsabilità c.d. “diretta” della società, la quale risponde direttamente dell’operato di chi la rappresenta ai sensi delle norme federali. Essa trova fondamento nel rapporto di immedesimazione organica che lega il sodalizio sportivo a (colui o) coloro che, al suo interno, sono investiti del potere di agire in nome di questo. Affinché la responsabilità possa trasmettersi e risalire dal rappresentante al rappresentato non è necessaria alcuna indagine circa l’effettiva utilità per l’ente della condotta antisportiva (che si presume iuris et de iure). Tale ipotesi di responsabilità è stata sempre inquadrata dalla giurisprudenza sportiva come ipotesi di responsabilità oggettiva; - le tre ipotesi distribuite nei commi 2, 3 e 4, sono state tradizionalmente attratte al modello della “responsabilità oggettiva” in quanto esponevano il sodalizio a conseguenze sanzionatorie per atti o fatti riferibili a soggetti “interni” o “esterni” alla propria struttura/organizzazione senza però riconoscere rilievo alcuno all’elemento soggettivo”. Dal confronto tra l’art. 4, commi 2 e 3 del soppresso CGS e l’art. 6, commi 2 e 3 del CGS in vigore emerge la soppressione del termine “oggettivamente”; il nuovo art. 7 del CGS, che si applica a tutte le ipotesi di cui all’art. 6, rubricato “Scriminante o attenuante della responsabilità della società”, prevede che il Giudice Sportivo, al fine di escludere o attenuare la responsabilità della società, valuti l’adozione, l’idoneità, l’efficacia e l’effettivo funzionamento del modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all’art. 7, comma 5 dello Statuto FIGC. In attuazione di tale ultima disposizione, il Consiglio Federale ha approvato le linee guida (C.U. n. 131/L del 4 ottobre 2019), dettando una serie principi ai quali le società dovranno attenersi nell’adozione di c.d. “Modelli di prevenzione”. Il rispetto delle linee guida consente di accertare un’assenza di colpa in capo alle società. Queste ultime dovranno, dunque, provare di aver attivato ed effettivamente, correttamente ed appropriatamente utilizzato un modello organizzativo ed un organismo di vigilanza, controllo e prevenzione tali, da consentire da un esame concreto della fattispecie un esimente o attenuazione di responsabilità. Si tratta di un modello di responsabilità (che ha riscontri anche nell’ordinamento civile ex artt. 2047 e 2048 CC al pari della responsabilità della PA per atto illegittimo) in cui si presume la sussistenza dell’elemento soggettivo fino a prova contraria fornita dalla società. Si verifica, quindi, un’inversione dell’onere della prova, atteso che non è l’organo inquirente a dover provare la colpa della società, ma è quest’ultima, che per andare esente da responsabilità, deve provare l’assenza di colpa. L’art. 6, commi da 2 a 4 del CGS in vigore configura quindi un sistema basato su una forma di attribuzione della responsabilità meno rigida, ancorata alla c.d. “colpa organizzativa”. E’ quindi compito del giudice sportivo verificare se vi sia stata un’incapacità della società nel prevenire l’illecito che si è verificato, per cui l’accertamento circa un eventuale deficit organizzativo rispetto ad un “modello di diligenza esigibile” configurerà quella rimproverabilità posta a fondamento della fattispecie sanzionatoria. È la mancata adozione del modello organizzativo da parte della società che qualifica la sua responsabilità quale oggettiva in senso stretto, mentre là dove viene adottato se ne verifica un suo affievolimento, demandandosi agli organi di giustizia sportiva la verifica in concreto se il modello adottato e le relative cautele prese possano costituire un esimente o un’attenuazione della responsabilità ex art. 7 CGS. Ove tale accertamento risulti negativo, riespande anche in tal caso la responsabilità di tipo oggettivo (Nel caso di specie, riguardante la responsabilità della società per tesseramento estero dei due calciatori, la prova contraria fornita dalla società si era limitata all’affermazione della impossibilità del controllo della veridicità delle dichiarazioni dei calciatori e all’assenza di un legame tra questi ultimi e la società).
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 82/CFA/2021-2022/A
Presidente: Mazzoni
Relatore: Cavallo
Riferimenti normativi: art. 6 CGS; art. 7 CGS