CODICE DEL PROCESSO SPORTIVO – ART. 2, COMMA 2, CGS - AMBITO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO
L’art. 2, comma 2, del codice della giustizia sportiva intitolato “Ambito di applicazione soggettivo” è di estrema ampiezza e il tenore letterale della predetta disposizione è inequivoco nell’assoggettare alle disposizioni del Codice di giustizia sportiva ogni soggetto che, anche a prescindere da una specifica qualifica (dirigenti, atleti, tecnici, ufficiali di gara), svolga attività di carattere non solo agonistico o tecnico in senso stretto, ma anche organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale: la norma ha in realtà un’estensione soggettiva (“ogni altro soggetto”) e oggettiva/funzionale (“svolgimento di attività comunque rilevante per l’ordinamento federale”) tale da escludere che possano esservi soggetti, operanti nell’ambito dell’ordinamento federale, che non siano assoggettabili alle previsione del Codice stesso. Si tratta di una previsione di chiusura del sistema, di cui non è dubitale la coerenza e la ragionevolezza, stante la sua evidente strumentalità per l’effettivo perseguimento dei principi di lealtà, correttezza e probità cui deve essere ispirato ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva (art. 4, comma 1, CGS). (CFA, Sez. I, n. n. 97/2021-2022) (nel caso di specie la Corte ha ritenuto assoggettabile al Codice il socio che detiene il possesso del 39% delle quote societarie).
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 82/CFA/2022-2023/A
Presidente: Torsello
Relatore: Atzeni
Riferimenti normativi: art. 2, comma 2, CGS;
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Art. 2 - Ambito di applicazione soggettivo
1. Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni
altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o
comunque rilevante per l’ordinamento federale.
2. Il Codice si applica, altresì, ai soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o
indirettamente, il controllo delle società, alle persone comunque addette a servizi delle
società stesse e a coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una
società o comunque rilevanti per l'ordinamento federale.