Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – atto di deferimento – art. 125 CGS – termine decadenziale – mera adozione dell’atto di deferimento – insufficienza per evitare la decadenza – comunicazione dell’atto di deferimento – necessità

L’articolo 125 del CGS prevede che, qualora “il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio”, l'atto di deferimento “deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1” e, “in caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato”. Le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 73/2019-2020, hanno recentemente chiarito, in coerenza con il suddetto principio di scissione degli effetti della notificazione, oltre che di quello di ragionevole durata del processo sportivo (art. 44, comma 2, CGS), che l’art. 125 CGS deve essere interpretato nel senso che, entro il termine previsto dal comma 2, “l’atto di deferimento a giudizio deve essere non solo adottato ma anche comunicato agli incolpati e che al fine di ritenere assolto tempestivamente tale onere di comunicazione non è necessaria la prova che l’atto abbia raggiunto la sfera di conoscibilità del destinatario, essendo sufficiente la prova del tempestivo invio del medesimo”.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 83/CFA/2019-2020/B

Presidente: Torsello

Relatore: Coppari

Riferimenti normativi: art. 125 CGS; art. 44, comma 2, CGS;

Articoli

1. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio.
2. L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato.
3. Il deferimento è comunicato all’incolpato, ai soggetti che abbiano presentato denuncia, all’organo di giustizia competente, al Presidente federale nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.
4. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Se l’esercizio dell’azione disciplinare consegue alla riapertura delle indagini disposta d’ufficio, nel caso in cui siano emersi nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza e che si ritengono idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza di tali fatti o circostanze.

1. Il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo.
2. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
3. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
4. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell’atto.
5. Tutte le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva devono avere carattere di effettività e di afflittività.
6. Tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori.

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