Processo sportivo in genere – rinuncia al ricorso e al reclamo – art. 49, comma 6, CGS – controversie di carattere economico – ammissibilità – effetti - art. 306 CPC – estinzione del giudizio
E’ ammissibile la rinuncia ad un reclamo – accettata dalla controparte – riguardante una controversia di carattere economico. Ciò si ricava, a contrario, dall’art. 49, comma 6, del Codice di giustizia sportiva secondo cui “La rinuncia o il ritiro del ricorso o del reclamo non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti su iniziativa di organi federali e operanti nell'ambito federale.”. Alla rinuncia segue l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 306 del codice di procedura civile.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 84/CFA/2021-2022/A
Presidente: Torsello
Relatore: Della Rocca
Riferimenti normativi: art. 46, comma 9, CGS