COMUNICAZIONE DEGLI ATTI – NOTIFICA – A MEZZO DI RACCOMANDATA AR – AVVISO DI RICEVIMENTO – PROVA LA CONSEGNA – CONDIZIONI – PROVA FINO A QUERELA DI FALSO

In caso di notifica a mezzo del servizio postale, l’avviso di ricevimento prova, fino a querela di falso, la consegna al destinatario dell’atto a condizione che l’atto medesimo sia stato consegnato presso il suo indirizzo e che chi lo ha preso in consegna abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile o apparentemente di un’altra persona, nello spazio dell’avviso relativo alla «firma del destinatario o di persona delegata (cfr Cass. sent. n. 16289/2015; così anche SS.UU. n. 9962 del 2010 che ribadisce come, nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla firma del destinatario o di persona delegata, e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all'art. 160 c.p.c.).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 84/CFA/2022-2023/B

Presidente: Torsello

Relatore: Palmieri

Riferimenti normativi: art. 53 CGS

Articoli

1. Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata.
2. Le società, all’atto della affiliazione o del rinnovo della stessa, comunicano l’indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per l'affiliazione. In caso di modifica dell'indirizzo di posta elettronica certificata, la società è tenuta a darne comunicazione alla Federazione.
3. I tesserati delle società professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, comunicano l'indirizzo di posta certificata eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento. In caso di modifica dell'indirizzo di posta elettronica certificata, il tesserato è tenuto a darne comunicazione alla Federazione.
4. I tesserati delle società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata della società per la quale si tesserano, che si considera eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento.
5. Gli atti per i quali è prevista dal Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro:
a) per le persone fisiche:
1) all'indirizzo di posta elettronica certificata del tesserato o della società di appartenenza, comunicato all'atto del tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato. In caso di mancata trasmissione al tesserato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità;
2) nell'ipotesi in cui l'interessato non risulti tesserato al momento della instaurazione del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società dell'ultimo tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato dandone prova all'organo procedente. In caso di mancata trasmissione all'interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità;
3) all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. Tale indirizzo può essere modificato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e alla segreteria dell'organo giudicante;
b) per le società:
1) all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicata dalla società all'atto della affiliazione o del rinnovo della stessa;
2) all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. Tale indirizzo può essere modificato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e alla segreteria dell'organo giudicante.
6. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2 interessati da procedimento disciplinare hanno l'onere di indicare in ogni atto, ai fini del procedimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata proprio o della società per la quale operano o del proprio difensore, presso il quale intendono ricevere comunicazioni. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato. In caso di mancata trasmissione all'interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità.

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