COMUNICAZIONE DEGLI ATTI – NOTIFICA IRREGOLARE – NULLITÀ - PRINCIPIO DEL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO – ART. 156, COMMA 3, CPC – APPLICABILITÀ

Costituisce principio immanente nel nostro sistema processuale, applicabile anche all’ordinamento sportivo, quello secondo cui la nullità o l’irregolarità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non produce effetto qualora l’atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato, il che si verifica quando l’atto, benché notificato con forme diverse dalla previsione normativa, abbia comunque raggiunto il proprio scopo essendo pervenuto nella sfera di conoscibilità dell’interessato. La sanatoria per “raggiungimento dello scopo”, ex art. 156, comma 3, c.p.c., e la sua applicabilità alla notificazione degli atti processuali sono principi introdotti nel sistema degli atti processuali attraverso ampia elaborazione, che ha posto in evidenza la funzione dell'atto ai fini dello svolgimento e della giusta definizione del processo, quali principi generali immanenti alla “ratio” degli atti processuali. (CFA-Sezioni unite, n. 97/CFA/2020-2021. La notifica irregolare comporta l’inesistenza della stessa solo in difetto di alcuna attinenza, riferibilità o collegamento del luogo in cui è effettuata rispetto al destinatario dell’atto (Cass. nn. 4659/2016; 17555/06; 6470/11) per cui, la qualificazione del vizio in termini di eventuale nullità e non già inesistenza comporta la sua sanabilità ex art. 156 c.p.c.. Del resto, nell’ordinamento sportivo, il fine principale da perseguire, al di là dell’aspetto giustiziale pur fondamentale, è quello di affermare sempre e con forza i principi di lealtà, imparzialità e trasparenza, tipici del movimento sportivo e, quindi, è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali, che siano utili all’accertamento dei menzionati valori (Collegio di garanzia dello sport, sez. I, n. 56/2018). (Nel caso di specie la Corte ha applicato tale principio in quanto, in vista dell’udienza innanzi al Tribunale federale, la deferita: a) ha conferito mandato a rappresentarla ad un difensore; d) ha ricevuto gli atti prima dell’udienza ed è stata messa integralmente a conoscenza degli addebiti; e) ha depositato in vista dell’udienza innanzi al Giudice di prime cure una tempestiva memoria difensiva, adducendovi articolate argomentazioni al fine di confutare la tesi accusatoria; f) è stata presente alla predetta udienza tramite il proprio difensore, il quale ha esplicato piena attività difensiva).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 84/CFA/2022-2023/D

Presidente: Torsello

Relatore: Palmieri

Riferimenti normativi: art. 156, comma 3, CPC

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