Corte federale d’appello – revocazione e revisione –– art. 63 CGS – differenze – elementi comuni – mezzi a critica vincolata – giudizio rescindente – giudizio rescissorio - distinzione

L’art. 63 CGS prevede due distinti istituti, la revocazione (commi da 1, 2, 3 e 5) e la revisione (commi 4 e 5). Tali rimedi sono diversi, almeno parzialmente, nell’oggetto (“[t]utte le decisioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, inappellabili o divenute irrevocabili”, per la revocazione; le “decisioni irrevocabili, dopo la decisione di condanna”, per la revisione) e nei presupposti (rispettivamente, commi 1 e 4). Presentano tuttavia strutture comuni, il che ne giustificano la disciplina nel medesimo articolo del Codice. Sia l’una che l’altra, infatti, sono mezzi non liberi, ma a critica vincolata. Ne segue che in entrambi i casi - come nel processo civile e in quello amministrativo - il giudizio sia articolato in due distinti fasi, e cioè in una fase rescindente, intesa ad accertare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda, e una fase successiva di riapertura della valutazione di merito, possibile solo in quanto il riscontro preliminare si sia concluso in senso positivo. Espressamente dettata dal comma 2 per la sola revocazione, per logica necessità la distinzione vale anche per la revisione, nel senso che anche in questa tipologia di azione vi è una fase diretta alla verifica dell’astratta idoneità degli elementi posti a fondamento dell’istanza di riapertura del procedimento, al fine di rimuovere il provvedimento che lo ha a suo tempo definito e rendere possibile una sua diversa conclusione (CFA, Sez. I, n. 99/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 57/2019-2020). Segue da ciò che - come costantemente affermato dalla giurisprudenza civile e da quella amministrativa - la revocazione (e del pari la revisione) costituisce un rimedio a carattere eccezionale e non un ulteriore grado di giudizio, che l’ordinamento non contempla.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 85 /CFA/2021-2022/A

Presidente: Torsello

Relatore: Castiglia

Riferimenti normativi: art. 63 CGS

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