Contributo per l’accesso alla giustizia sportiva - art. 48, comma 2, CGS – ricorso collettivo – posizioni differenti e autonome dei reclamanti – ogni reclamante deve versare il contributo - contributo è versato per un unico reclamo – irricevibilità – non sussiste – la Federazione provvederà a chiedere il pagamento del contributo a tutti i reclamanti

L’art. 48, comma 2, CGS prevede espressamente che il mancato versamento del contributo comporta l’irricevibilità del ricorso o del reclamo. Allorché con un unico reclamo siano dedotte posizioni differenti e autonome e il contributo è stato versato in un ammontare corrispondente alla proposizione di un unico reclamo, pur essendo dovuto il contributo da parte di ognuno dei reclamanti, non può pervenirsi alla conseguenza giuridica della irricevibilità dell’atto. Sotto un profilo letterale, il secondo comma del citato art. 48 utilizza i termini “ricorso” e “reclamo” senza chiarire se il significato degli enunciati linguistici sia idoneo a comprendere anche i ricorsi presentati collettivamente da una pluralità di tesserati. Nello sciogliere la polisemia del senso letterale delle parole, mentre ai fini dell’applicazione del contributo occorre fare riferimento al numero dei ricorrenti o dei reclamanti, per quanto concerne le conseguenze giuridiche dell’omesso versamento per ognuno dei ricorrenti o reclamanti, non si possono trascurare i principi del giusto processo. A fronte della citata polisemia del senso letterale delle parole, la scelta di un risultato ermeneutico che determini la conseguenza giuridica dell’irricevibilità del reclamo si tradurrebbe nella lesione del principio del diritto di difesa, espressione del giusto processo di cui all’art. 44 CGS. Tale conclusione, del resto, è conforme ai principi dell’ordinamento generale secondo cui il mancato versamento del contributo unificato non provoca l’inammissibilità dell’atto di ricorso, poiché rileva esclusivamente ai fini fiscali, salvo l’obbligo di tempestivo pagamento. Ne discende, fermo l’obbligo per ognuno dei proponenti il reclamo collettivo di corrispondere il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva, che il mancato versamento del citato contributo da parte di solo alcuni dei reclamanti non determina l’irricevibilità del reclamo. Gli uffici della Federazione provvederanno, pertanto, a chiedere il pagamento del contributo a tutti i reclamanti che non abbiamo provveduto al relativo versamento

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 85/CFA/2020-2021/B

Presidente: Torsello

Relatore: Tuccillo

Riferimenti normativi: art. 48, comma 2, CGS; art. 44 CGS;

Articoli

1. A parziale copertura dei costi di gestione della giustizia sportiva, il Consiglio federale determina annualmente la misura del contributo.
2. I ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità, sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all'organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato nel caso in cui il ricorrente o il reclamante sia una società, fatti salvi gli eventuali diversi termini di pagamento indicati dal Codice.
3. Il versamento deve essere attestato mediante copia della disposizione irrevocabile di bonifico o altra forma equipollente, da inviarsi all’organo di giustizia sportiva con le stesse modalità previste per il ricorso o il reclamo.
4. Non è previsto il versamento di alcun contributo da parte del Procuratore federale e dagli altri organi federali.
5. I contributi sono incamerati indipendentemente dall'esito del giudizio, salvo quanto previsto dal comma 6.
6. I contributi dei giudizi accolti, anche parzialmente, proposti in ambito della LND e del Settore per l'attività giovanile e scolastica, sono restituiti.

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