Corte federale d’appello – revocazione e revisione – revocazione - art. 63, comma 1, lett. e) CGS – errore di fatto – cd. abbaglio dei sensi
Ai sensi dell’art. 63, comma 1, lett. e), CGS è ammissibile la revocazione “se nel precedente procedimento è stato commesso dall’organo giudicante un errore di fatto risultante dagli atti e documenti della causa”. Si tratta di un motivo che si riporta a quello di cui all’art. 395, n. 4, CPC, richiamato anche dall’art. 106, comma 1, CPA. Secondo i consolidati approdi cui sono pervenuto in materia il giudice civile (per tutte, Cass. civ., SS.UU., 24 novembre 2020, n. 26674) e il giudice amministrativo (per tutte, Cons. Stato, Sez. IV, 21 aprile 2022, n. 3022; Sez. IV, 24 gennaio 2022, n. 431; Sez. IV, 19 febbraio 2020, n. 1251) il carattere dell’errore di fatto come presupposto della revocazione va declinato secondo la tradizionale accezione del c.d. abbaglio dei sensi.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 85/CFA/2021-2022/B
Presidente: Torsello
Relatore: Castiglia
Riferimenti normativi: art. 63, comma 1, lett. e), CGS