Corte federale d’appello - costituzione in giudizio - termine ex art. 103, comma 1 CGS
In base all’articolo 103, comma 1, del CGS, “ fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza... le parti possono depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti”. Come questa Corte Federale, anche a Sezioni Unite, ha avuto ripetutamente modo di affermare (a partire da CFA – Sezioni Unite – decisione n. 23/2020-2021), mancando una specifica e diversa indicazione, i tre giorni di cui al predetto termine sono da intendersi come non “liberi”.
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 86/CFA/2021-2022/A
Presidente: Torsello
Relatore: La Greca
Riferimenti normativi: art. 103, comma 1, CGS