Organi collegiali – assemblea - sedute in videoconferenza - comma 4 dell’art. 73 del decreto-legge 17/03/2020, n. 18, convertito in legge 24/04/2020, n. 27 (c.d. Cura Italia) – applicabilità
Anche per le assemblee della Lega nazionale dilettanti deve trovare applicazione il comma 4 dell’art. 73 del decreto-legge 17/03/2020, n. 18, convertito in legge 24/04/2020, n. 27 (c.d. Cura Italia), come prorogato dall’art. 19 del decreto-legge 31/12/2020, n. 183, convertito in legge 26/2/2021, n. 21, a mente del quale “per lo stesso tempo previsto dal comma 1 [ovvero sino al 30 aprile 2021], le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”. All’art. 73, dettato in ambito sostanzialmente pubblicistico, fa poi eco, in ambito invece più puramente privatistico, anche l’ulteriore art. 106 del medesimo decreto cd. Cura Italia, commi 2 e 8-bis. Anche secondo tali disposizioni invero: “con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società [...] possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione”; e “le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”. Dunque, è lo stesso legislatore ad aver consentito la possibilità di svolgere assemblee da remoto anche per enti o fenomeni associativi come la LND e il CRER, in deroga ad eventuali previsioni statutarie o regolamentari di segno diverso. Le norme individuano una facoltà e non un obbligo.
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 87/CFA/2020-2021/A
Presidente: Torsello
Relatore: Scordino
Riferimenti normativi: art. 73, comma 4 e art. 106, commi 2 e 8-bis decreto-legge 17/03/2020, n. 18, convertito in legge 24/04/2020, n. 27 (c.d. Cura Italia); art. 19 decreto-legge 31/12/2020, n. 183, convertito in legge 26/2/2021, n. 21;