Dichiarazioni lesive – art. 23 CGS - diritto di critica - canoni della continenza, pertinenza e veridicità - valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo

I canoni della continenza, pertinenza e veridicità (del fatto cui il giudizio critico si riferisce), i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale e secondo l’insegnamento della Corte di cassazione, il confine di liceità della critica, vanno riguardati, con riguardo all’ordinamento sportivo, alla luce degli specifici doveri - connotati da una più significativa ed intensa valenza - che fanno capo agli associati e, primi tra questi, a quei soggetti che, rappresentando le associazioni e le società sportive, ne costituiscono istituzionalmente l’immagine e la voce nei rapporti esterni e, nell’ambito di questi, con gli organi di informazione: ci si riferisce alle regole comportamentali richiamate dall’art.4 CGS e, quindi, alla necessità di improntare la propria condotta alle prescrizioni dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF), delle altre norme federali, e all’osservanza dei “principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva” (cfr. n.62/CFA/2021-2022; n.41/CFA/2021-2022; n. 10/CFA/2021/2022; CFA, sez. IV, 10/11/2020 n. 49; CFA, sez. I, 14/06/2013, ricorrente U.S. Città di Palermo s.p.a.). E ciò tanto più allorché le dichiarazioni minino la reputazione e l’onore non solo del direttore della specifica gara e dell’intera categoria arbitrale, ma addirittura dell’intero sistema di designazione degli arbitri, in misura tale da far dubitare della trasparenza e la genuinità del risultato sportivo dell’intero campionato e ad alterare il normale livello di fiducia degli appassionati, in particolare, e della pubblica opinione, in generale, nella correttezza della condotta delle istituzioni sportive.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 87/CFA/2021-2022/B

Presidente: Torsello

Relatore: Raiola

Riferimenti normativi: art. 23 CGS

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