PROCESSO SPORTIVO IN GENERE – GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – REVISIONE - EFFICACIA DELLA SENTENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - SENTENZA PENALE PRONUNCIATA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO – FA STATO NEL GIUDIZIO DISCIPLINARE – SENTENZA PENALE PRONUNCIATA CON GIUDIZIO ABBREVIATO – NON FA STATO
Sotto un primo profilo, deve ricordarsi che l’art. 111, comma 3, del C.G.S. (al pari dell’art. 39 del Codice Coni) prevede che “La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell’imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l’autonomia dell’ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.”. Al riguardo – ai fini della revisione – l’accertamento dei fatti operato in sede penale può risultare legalmente inconciliabile con le risultanze fattuali emerse nel processo sportivo disciplinare (e quindi prevalere su queste ultime) solo se la sentenza penale è pronunciata a seguito di dibattimento. Allorché la sentenza è stata pronunciata all’ esito di un giudizio abbreviato ex art. 438 e segg. c.p.p., e quindi al termine dell’udienza preliminare, senza far luogo a dibattimento, essa è resa in base al materiale probatorio acquisito nelle indagini preliminari e quindi a prescindere da ogni possibile integrazione o precisazione delle risultanze probatorie da parte dell’accusa nel corso del dibattimento. Solo la sentenza penale di assoluzione pronunciata all’esito di dibattimento prevale sul diverso accertamento disciplinare (come originariamente previsto anche dall’art. 653 c.p.p.) e fa quindi stato nel relativo giudizio.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 87/CFA/2022-2023/C
Presidente: Torsello
Relatore: Anastasi
Riferimenti normativi: art. 111, comma 3, del C.G.S
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Art. 111 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari
1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti.
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell’imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l’autonomia dell’ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione del fatto.
4. L’efficacia di cui ai commi 1 e 3 si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell’incolpato.
5. In ogni caso, hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull’istanza di verificazione.
6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all’autorità di altra sentenza che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all’Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull’oggetto della domanda.
7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all’Autorità giudiziaria.