PROCESSO SPORTIVO IN GENERE – GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – REVISIONE - EFFICACIA DELLA SENTENZA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA – SENTENZA PENALE PRONUNCIATA EX ART. 530, COMMA 2, CPP – ASSOLUZIONE – VINCOLO AUTOMATICO NEL GIUDIZIO – NON SUSSISTE
Allorché vi sia stata un’assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, c.p.p., e cioè in quanto “manca, è insufficiente o contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso ...” e quindi l’interessato non è stato assolto perché c’è la prova della sua innocenza (art. 530, comma 1) ma in quanto non c’è la prova della sua colpevolezza (art. 530, comma 2), la giurisprudenza di legittimità – nel vagliare l’efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo (art. 654 c.p.p.) - ha chiarito che il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p.. (cfr. fra le tante Cass., II sez. civile, 28/2/2022 n. 6593 e Cass., VI sez. civ., 23/10/2018 n. 27326). In sostanza, nel caso di assoluzione ex art. 530, comma 2, non è possibile trarre da un giudicato di assoluzione penale la conseguenza automatica e direttamente vincolante nel diverso giudizio civile della non sussistenza di tutti i fatti posti a fondamento dell'imputazione, dovendo appunto il giudice penale assolvere l’imputato – oltre che nel caso di provata non commissione del fatto o insussistenza dello stesso – anche allorché l’attribuibilità del fatto non sia provata “oltre ogni ragionevole dubbio.
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 87/CFA/2022-2023/D
Presidente: Torsello
Relatore: Anastasi
Riferimenti normativi: art. 530, comma 2, CPP