Corte federale d’appello - art. 101, comma 3, CGS - specificità delle censure

E’ principio di carattere generale che i motivi di gravame, pur se non rubricati in modo puntuale né espressi con formulazione giuridica rigorosa, devono essere comunque esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale. Parte reclamante deve, in altri termini, offrire indizi dai quali ragionevolmente desumere vizi della decisione avversata, incombendo su di essa - anche nel giudizio sportivo - l’onere della formulazione e dell’individuazione dei vizi inficianti la decisione di cui si duole, adducendo concreti elementi idonei a dimostrare quantomeno la possibilità di sussistenza dei denunciati vizi (CFA, dec. n. 78 del 4 febbraio 2021). Inoltre, ai sensi dell’art. 101, comma 3, primo periodo, del codice di giustizia sportiva “Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata”. La previsione sopra indicata trova corrispondenza nell’art. 37, comma 3, del precedente codice di giustizia sportiva, secondo cui «La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di prima istanza limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati», richiamando, sostanzialmente, l’analoga previsione del codice del processo amministrativo (anche in questo caso contenuta nell’art. 101), secondo cui «Il ricorso in appello deve contenere [...] le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata [...]». Allorché pertanto il reclamante non fornisca specifiche argomentazioni intese, in modo motivato, a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella decisione gravata, debbano ritenersi in contrasto con le disposizioni regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita il reclamo è inammissibile, trattandosi di rimedio a critica vincolata, delimitato dai motivi di impugnazione, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di giustizia (il motivo di gravame deve necessariamente possedere il carattere della specificità in correlazione con la censura mossa alla decisione impugnata, ed esige una precisa enunciazione). Il reclamo, pertanto, deve contenere – a pena di inammissibilità, appunto – i motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, sicché è inammissibile il reclamo nel quale non venga precisata la violazione della disposizione federale nella quale sarebbe incorsa la pronunzia impugnata. Si rivela, in altri termini, inammissibile una critica generica della decisione impugnata, formulata con una articolazione di motivi, riferiti a una eterogeneità di profili tra loro sovrapposti e non chiaramente collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio specifico. Sotto tale profilo si ritiene, dunque, che il reclamante sia venuto meno all’onere di specificità.

Stagione: 2020-2021

Numero: n. 88/CFA/2020-2021/B

Presidente: Torsello

Relatore: Sferrazza

Riferimenti normativi: art. 101, comma 3, primo periodo CGS; art. 37, comma 3, CGS previgente;

Articoli

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

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