Elezioni e procedimento elettorale - art. 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59 - riduzione del numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature- inapplicabilità
L’art. 12, comma 2, delle disposizioni sulla legge in generale così recita: «Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato». Il successivo art. 14 dispone poi – tra l’altro – che le leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati. Alla luce di tali disposizioni sulla interpretazione, la condizione che consente e giustifica il ricorso all’interpretazione analogica è l’esistenza di una lacuna nell’ordinamento, cioè di un vuoto normativo quanto alla regolamentazione giuridica della fattispecie concreta. Ai fini dell’applicazione analogica delle disposizioni di cui all’art. 1-bis del decreto-legge 20 aprile 2020, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59 il requisito della lacuna dell’ordinamento che giustifica l’analogia non sussiste poiché la disciplina esiste ed è contenuta nelle disposizioni emanate dalla Lega e dalla Federazione (cfr. CFA, dec. n. 67 del 14 gennaio 2021). D’altro canto – e in ogni caso – certamente il decreto-legge n. 26/2020 contiene disposizioni che fanno “eccezione a regole generali e ad altre leggi”, emanate, quindi, in via eccezionale, in relazione alla situazione epidemiologica da covid-19, come ben si intuisce anche dal comma 5 dell’art. 1-bis di tale decreto (“In considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del covid-19 e tenuto conto dell'esigenza di assicurare il necessario distanziamento sociale per prevenire il contagio da COVID-19 nel corso del procedimento elettorale...”) e dall’art. 1 (“In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, in via eccezionale...”). Orbene, anche ammesso che l’applicazione analogica fosse in astratto consentita nella fattispecie, questa Corte ha già avuto modo di affermare come in materia elettorale, così come in materia concorsuale, le regole che disciplinano il procedimento, in quanto destinate ad assicurare l’essenziale principio della par condicio dei concorrenti, non sono né derogabili né suscettibili di etero-integrazione o di disapplicazione, atteso che ove ciò avvenisse tale principio sarebbe compromesso con conseguente invalidazione del procedimento. E d’altra parte non è concettualmente possibile sostenere, nello specifico, che le regole sulla ammissibilità delle candidature possano essere per alcuni candidati diverse da quelle che sono state applicate, in attuazione delle norme specifiche di cui al C.U. n. 130/A del 04/12/2020 a tutti gli altri candidati (cfr. CFA, dec. n. 67 del 14 gennaio 2021).
Stagione: 2020-2021
Numero: n. 88/CFA/2020-2021/C
Presidente: Torsello
Relatore: Sferrazza