Giudizio e responsabilità disciplinare – illecito disciplinare – carattere speciale – effetti sotto il profilo sostanziale e processuale - violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità - art. 4, comma 2, CGS - caratteri – non tassatività
Il carattere speciale e peculiare dell’illecito sportivo rispetto a quello penale si riverbera sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo processuale: infatti, quanto al profilo sostanziale, la specialità dell’ordinamento sportivo e il suo radicamento diretto in criteri di natura valoriale, espressi chiaramente dall’art. 4, comma 2, C.G.S., con i riferimenti agli obblighi di lealtà, correttezza e probità, impediscono di enucleare, come nel diritto penale, un criterio di tassatività e determinatezza delle fattispecie illecite, la cui individuazione caso per caso è invece rimessa, in ultima istanza, al prudente apprezzamento degli organi di giustizia sportiva; quanto al profilo processuale poi, la peculiarità dell’illecito sportivo trova una significativa corrispondenza nel grado di prova richiesto per ritenere sussistente una violazione, che deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (CFA, Sezioni Unite, decisione n.12/CFA/2021-2022; Sezione I, n. 24/CFA/2021-2022; n. 35/CFA/2021-2022; n. 53/CFA/2021-2022).
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 8/CFA/2022-2023/A
Presidente: Palmieri
Relatore: Coppari
Riferimenti normativi: art. 4, comma 2, CGS;
Articoli
Art. 4 - Obbligatorietà delle disposizioni generali
- I soggetti di cui all'art. 2 sono tenuti all'osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e osservano i principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva.
- In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1, si applicano le sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g) e di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).
- L'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I comunicati ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.