CORTE FEDERALE D’APPELLO – DOMANDE E ECCEZIONI – NUOVI DOCUMENTI - PARTE CHE NELLE PRECEDENTI FASI DI GIUDIZIO NON SI È DIFESA - INAMMISSIBILITÀ DELLA PRODUZIONE DI NUOVI DOCUMENTI

La disposizione di cui  all’art. 101 CGS, in punto di produzione di nuovi documenti “deve essere interpretata nel senso che non è consentita una nuova produzione documentale alla parte che, nelle precedenti fasi di giudizio, non si sia affatto difesa e che, di conseguenza, tenti di rimediare alla propria inerzia processuale dando prova, per la prima volta in appello, dell’insussistenza del presupposto per l’irrogazione delle sanzioni” (Sezioni unite, decisione n. 17/CFA/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 62/2019-2020; CFA, SS.UU., n. 115/2020-2021).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 90/CFA/2022-2023/B

Presidente: Torsello

Relatore: Stigliano Messuti

Riferimenti normativi: art. 101, CGS

Articoli

1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.

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