CORTE FEDERALE D’APPELLO – GIUDIZIO DI PRIMO GRADO – APPELLO - EFFETTO DEVOLUTIVO – AUTOMATICA RIEMERSIONE DEL MATERIALE DI PRIMO GRADO – COGNITIO DELLA CORTE - È PIENA
Nel reclamo proposto alla Corte federale d’appello si produce un’automatica riemersione in grado d’appello di tutto il materiale di cognizione introdotto in primo grado (e sulla base del quale il Tribunale federale si è pronunciato) - naturalmente nei limiti degli specifici vizi dedotti di cui all’art. 101, comma 3, primo periodo del Codice - in modo tale che la cognitio della Corte è piena e prescinde sia dall’iniziativa della parte sia dall’atteggiamento che essa ha avuto nel grado precedente di giudizio (Cfr. Sezione I, decisione n. 96/CFA/2019-2020).
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 90/CFA/2022-2023/C
Presidente: Torsello
Relatore: Stigliano Messuti
Riferimenti normativi: art. 101, comma 3, CGS
Articoli
Art. 101 - Reclamo degli interessati
1. Avverso le decisioni del Tribunale federale, la Procura, le società e i loro tesserati possono presentare reclamo alla Corte federale di appello.
2. Il reclamo deve essere depositato, unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte federale di appello e trasmesso alla controparte, entro sette giorni dalla pubblicazione o dalla comunicazione della decisione che si intende impugnare.
3. Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata. Le domande nuove sono inammissibili. Possono prodursi nuovi documenti purché analiticamente indicati nel reclamo e comunicati alla controparte unitamente allo stesso.
4. La proposizione del reclamo non sospende l'esecuzione della decisione impugnata.