Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – termine di conclusione delle indagini – art. 123 CGS – invio tempestivo – destinatario trasferito dalla sua sede - verifica se la mancata notifica non sia imputabile al notificante – necessità – art. 142 CGS – applicabilità delle norme CGS previgente - art. 145 CPC – la notifica nei confronti delle persone giuridiche si esegue nella loro sede - art. 18 NOIF - la sede sociale è quella indicata all’atto dell’affiliazione ed il relativo tr

Qualora, sebbene l’avviso di avvenuta conclusione delle indagini sia stato tempestivamente inviato, esso non è andato a buon fine neanche dopo lo spirare del termine decadenziale, in quanto il destinatario risultava trasferito dalla sua sede. In tal caso, non è sufficiente prendere atto del mancato perfezionamento della notifica ma occorre anche verificare se tale mancata notifica non sia imputabile al notificante alla stregua del consolidato orientamento della giurisprudenza civile che, in tal caso, ammette la possibilità di remissione in termini. In tal senso, Cass. civ., SezioneV, 12-03-2008, n. 6547 che, richiamando un previo conforme orientamento (Cass. n.7018/2004, S.U. n. 13970/2004, 2005/15616, S.U. 10216/2006, 22480 e 24702/2006), ritiene di darvi seguito affermando che “nell'ipotesi in cui l'atto da notificare sia stato tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario, ma non essendosi perfezionato il procedimento, il notificante lo riavvii oltre il termine perentorio stabilito per l'impugnazione, questa non soggiace alla sanzione d'inammissibilità, se egli ha provveduto con sollecita diligenza - da valutare secondo un principio di ragionevolezza avuto riguardo al momento dell'acquisizione della notizia dell'esito negativo della prima notificazione e a quello in cui notificante provvede[] a riavviare validamente il procedimento - in tal modo non essendo vulnerato né l'interesse di rango costituzionale alla ragionevole durata del processo e al conseguimento della certezza e stabilità delle situazioni giuridiche conseguenti alla pronunzia, né gli artt. 3 e 24 Cost., come avverrebbe invece nel caso in cui si addossassero al notificante le conseguenze di una notifica tardiva per fatti sottratti al suo potere di ingerenza ed impulso e non riconducibili a suo errore o negligenza”. Al fine di verificare l’eventuale imputabilità del mancato buon fine della notifica occorre, innanzitutto, fare riferimento alle norme che regolano la comunicazione e notificazione degli atti previsti dal Codice di giustizia sportiva. Tenuto conto della previsione della disposizione transitoria di cui all’art. 142 del Codice, non è possibile applicare al caso di specie l’art. 53 CGS, non ancora entrato in vigore al momento della vicenda in esame e comunque ulteriormente rinviato, quanto alla sua efficacia, al 1° luglio 2021. Devono, pertanto, applicarsi le norme previgenti e, per quel che qui interessa, l’art. 38, comma 7, secondo cui “Tutti gli atti previsti dal presente Codice possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari” ed il successivo comma 8 che, avuto riguardo alle società, prevede la comunicazione “con modalità da considerarsi alternative tra loro” : “a) nel domicilio eletto ai fini del procedimento stesso ove formalmente comunicato agli organi della giustizia sportiva; il domicilio eletto può essere cambiato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e presso l’ufficio dell’Organo giudicante; b) presso la sede della società”. Tali disposizioni vanno lette anche alla luce delle regole generali in tema di notificazione degli atti e, in particolare, dell’art. 145 CPC secondo cui la notifica nei confronti delle persone giuridiche, ivi comprese le società non aventi personalità giuridica alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 38 e ss. del CC, si esegue nella loro sede. Ai sensi dell’art. 18 NOIF, inoltre, la sede sociale è quella indicata all’atto dell’affiliazione ed il relativo trasferimento soggiace a particolari modalità di approvazione. Tale sede risulta indicata nel c.d. foglio di censimento, depositato all’inizio del campionato da ciascuna società partecipante, dove vengono registrati i principali mutamenti che interessano la singola società sportiva. Detto documento costituisce fonte privilegiata di riferimento, da considerare sostanzialmente equivalente ad un atto di elezione di domicilio, quanto meno fino a che non entri in vigore il sistema di comunicazione di cui all’art. 53 del Codice, destinato a completare il sistema attraverso la previsione di un rigoroso onere di comunicazione degli indirizzi di riferimento sia per i tesserati che per le società (all’atto del tesseramento per i primi e dell’affiliazione o del rinnovo per le seconde), in uno con l’obbligo di comunicare tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, esclusivamente a mezzo pec. (Nel caso di specie delle risultanze depositate presso gli organi federali, sarebbe stato onere della società dimostrare di avere effettuato per tempo le dovute comunicazioni di cambiamento di sede ma tale prova non risulta raggiunta. La soluzione adottata non tocca il principio della perentorietà dei termini e della ragionevole durata del procedimento disciplinare, tenuto conto che l’accoglimento della tesi qui esposta presuppone, in ogni caso, che la comunicazione sia comunque andata a buon fine entro un termine ragionevole, da valutare caso per caso in ragione del tempo strettamente occorrente per avere notizia del mancato perfezionamento e per riavviare il procedimento notificatorio. E ciò, in modo da assicurare un equo contemperamento tra l’interesse alla certezza della durata del procedimento disciplinare e quello della effettività dell’azione disciplinare, che non può essere compressa al di là dei termini previsti dal Codice da interpretazioni di eccessivo rigore non fondate sulla violazione degli obblighi di diligenza effettivamente richiesti dalle norme di riferimento ai fini della comunicazione degli atti. Né d’altra parte, il principio del contraddittorio può ritenersi inciso dalle conclusioni così raggiunte atteso che l’ulteriore termine di quindici giorni, per l’esercizio delle garanzie difensive previste dall’art. 123 CGS a favore dell’incolpato nella fase che precede l’esercizio dell’azione disciplinare, “deve decorrere dalla data di perfezionamento della notifica nei confronti di quest’ultimo, ossia dalla data di ricezione della comunicazione medesima ...” (in tal senso, da ultimo, Corte d’appello federale, decisione n. 83/2019-2020 del 30 giugno 2020, in C.U. del 30 giugno 2020).

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 91/CFA/2019-2020/B

Presidente: Torsello

Relatore: Palmieri

Riferimenti normativi: art. 123 CGS; art. 142 CGS; art. 145 CPC; art. 18 NOIF; art. 53 CGS; art. 38, comma 7, CGS;

Articoli

1. Il Procuratore federale, entro venti giorni dalla scadenza del termine di durata delle indagini di cui all'art. 119, commi 4 e 5, se non deve formulare richiesta di archiviazione, notifica all'interessato avviso della conclusione delle indagini, assegnandogli un termine non superiore a quindici giorni per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria.
2. L'avviso di cui al comma 1 deve contenere una sommaria enunciazione del fatto per il quale si intende procedere, la data e IL luogo nel quale è stato commesso e le norme che si assumono violate, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate è depositata presso la Segreteria della Procura federale e che l'interessato ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia entro cinque giorni.
3. In caso di impedimento, l’incolpando che abbia richiesto di essere sentito può far pervenire una memoria o richiedere al Procuratore federale il rinvio dell’adempimento entro tre giorni dalla originaria convocazione. In caso di impedimento dell'incolpando o dei suoi difensori, anche a seguito di tale rinvio, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare memoria sostitutiva. Per l’intero periodo il termine di cui all'art. 125, comma 2, resta sospeso.

1. I procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell'entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.
2. Per le società professionistiche e i tesserati professionisti, l'art. 53 entra in vigore dal 30 giugno 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.*
3. Per le società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche, l'art. 53 entra in vigore dal 1 luglio 2021. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.*
4. Con l'entrata in vigore del presente Codice i componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva permangono nello stesso ruolo e con le medesime cariche.
5. In deroga a quanto previsto al comma 4, in relazione alla specifica riorganizzazione della composizione e delle funzioni della Corte federale di appello di cui all'art. 99 del Codice, il Presidente, i Presidenti di sezione, i componenti delle sezioni giudicanti nonché i componenti della sezione consultiva della Corte federale di appello decadono dall'incarico all'atto della approvazione del Codice e permangono nelle funzioni sino alle nuove nomine adottate dal Consiglio Federale.
6. Nelle more di diversa deliberazione del Consiglio federale in relazione a quanto previsto dall'art. 83, comma 3, il Presidente della Sezione disciplinare svolge le funzioni di Presidente del Tribunale federale a livello nazionale.

*Comma 2 così modificato dal C.U. FIGC n. 140/A del 2 gennaio 2020; si riporta il testo del previgente comma: “Per le società professionistiche e i tesserati professionisti, l'art. 53 entra in vigore dal 1 gennaio 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti”.

*Comma 2 così modificato dal C.U. FIGC n. 201/A del 20 maggio 2020; si riporta il testo del previgente comma: “Per le società professionistiche e i tesserati professionisti, l'art. 53 entra in vigore dal 29 febbraio 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti”.

*Comma 3 così modificato dal C.U. FIGC n. 201/A del 20 maggio 2020; si riporta il testo del previgente comma: “Per le società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche, l'art. 53 entra in vigore dal 1 luglio 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti”.

 

1. Tutti gli atti del procedimento per i quali non sia stabilita la partecipazione in forme diverse, sono comunicati a mezzo di posta elettronica certificata.
2. Le società, all’atto della affiliazione o del rinnovo della stessa, comunicano l’indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per l'affiliazione. In caso di modifica dell'indirizzo di posta elettronica certificata, la società è tenuta a darne comunicazione alla Federazione.
3. I tesserati delle società professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, comunicano l'indirizzo di posta certificata eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento. In caso di modifica dell'indirizzo di posta elettronica certificata, il tesserato è tenuto a darne comunicazione alla Federazione.
4. I tesserati delle società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata della società per la quale si tesserano, che si considera eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento.
5. Gli atti per i quali è prevista dal Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati con le seguenti modalità, da considerarsi alternative fra loro:
a) per le persone fisiche:
1) all'indirizzo di posta elettronica certificata del tesserato o della società di appartenenza, comunicato all'atto del tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione al tesserato. In caso di mancata trasmissione al tesserato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità;
2) nell'ipotesi in cui l'interessato non risulti tesserato al momento della instaurazione del procedimento, all'indirizzo di posta elettronica certificata della società dell'ultimo tesseramento. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato dandone prova all'organo procedente. In caso di mancata trasmissione all'interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità;
3) all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. Tale indirizzo può essere modificato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e alla segreteria dell'organo giudicante;
b) per le società:
1) all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicata dalla società all'atto della affiliazione o del rinnovo della stessa;
2) all'indirizzo di posta elettronica certificata formalmente comunicato agli organi di giustizia sportiva ai fini del procedimento. Tale indirizzo può essere modificato nel corso del procedimento unicamente con atto separato notificato alle altre parti del procedimento e alla segreteria dell'organo giudicante.
6. I soggetti di cui all'art. 2, comma 2 interessati da procedimento disciplinare hanno l'onere di indicare in ogni atto, ai fini del procedimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata proprio o della società per la quale operano o del proprio difensore, presso il quale intendono ricevere comunicazioni. La società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all'interessato. In caso di mancata trasmissione all'interessato da parte della società, nei confronti della stessa possono essere inflitte una o più sanzioni di cui all'art. 8, tranne che la stessa non ne dimostri la impossibilità.

1. Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato. In caso di particolare gravità della condotta violenta è inflitta al calciatore la squalifica per cinque giornate o a tempo determinato.

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