Espressione blasfema - art. 37 CGS - conversione della sanzione da interdittiva a pecuniaria - illegittimità

L’art. 37 CGS prevede che “In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta [...] ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata.”.  Al riguardo è illegittima l’attenuazione della sanzione da parte del giudice di primo grado che ha proceduto ad una conversione di una sanzione interdittiva (quale quella della squalifica) in una sanzione pecuniaria, in assenza, all’interno del CGS, di qualsiasi previsione in tal senso. Né, d’altro canto, può ritenersi consentita un’applicazione analogica del disposto dell’art. 135 CP (riguardante il “Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive”), attesa l’assenza, nel caso di specie, dei necessari presupposti (vuoto normativo e identità tra la fattispecie concreta e quella disciplinata analogicamente). In altri termini, il Tribunale ha proceduto a applicare una sanzione diversa da quella prevista dalla norma che disciplina l’illecito de quo (art. 37 CGS) in deroga al principio generale della tassatività delle sanzioni, applicabile evidentemente anche nell’ordinamento sportivo. Tale illecito non può che essere sanzionato con l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 37 CGS, non essendo consentito al giudice – alla luce della chiara portata della lettera della disposizione in esame - di mutare la natura della sanzione.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 91/CFA/2020-2021/B

Presidente: Torsello

Relatore: Caso

Riferimenti normativi: art. 37 CGS

Articoli

1. In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta:
a) ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata;
b) agli altri soggetti ammessi, ai sensi della normativa federale, nel recinto di gioco, la sanzione della inibizione.

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