Giudizio e responsabilità disciplinare - art. 4, comma 1, CGS - principi di lealtà, correttezza e probità – ratio
La peculiarità dell’ordinamento sportivo fa sì che i principi etici, si trasformino in altrettanti principi giuridici dell’ordinamento sportivo. Analogamente a quanto accade per l’ordinamento statale – dove il richiamo ai doveri inderogabili di lealtà, correttezza e integrità acquista una caratteristica connotazione giuridica, che affiora proprio dalla necessità di porre limiti a situazioni giuridiche soggettive, alla luce dei valori costituzionali che ispirano l’ordinamento – nel caso dell’ordinamento sportivo gli obblighi di lealtà, correttezza, non violenza, non discriminazione, appaiono interpretare l’essenza stessa dell’ordinamento al punto che la loro violazione si traduce nella negazione stessa dell’attività sportiva. Né la difficoltà di offrire una definizione esaustiva dei doveri di lealtà, correttezza, probità impedisce di considerarne la rilevanza dal punto di vista giuridico. Quali clausole generali, siffatti doveri presentano all’opposto un contenuto la cui precettività non è messa in discussione dalla loro naturale storicità e relatività. L’importanza di richiamare compiti, doveri, funzioni, lungi allora dall’apparire sterile esercizio letterario, assolve, piuttosto, il compito di «fare il punto» sui valori che devono permeare il diritto inteso come «etica codificata» (Corte federale d’appello, sez. I, decisione n. 70/CFA – 2021-2022; Id., sez. I, decisione n. 74/CFA/2021-2022; Collegio di Garanzia, parere del 4 luglio 2016 n.7; cfr. anche Id., 1° agosto 2017, parere n. 5).
Stagione: 2021-2022
Numero: n. 91/CFA/2021-2022/B
Presidente: Torsello
Relatore: Raiola
Riferimenti normativi: art. 4 CGS