GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE - PROCURA FEDERALE –- ATTO DI DEFERIMENTO – CONTENUTO - ART. 125, COMMA 4, CGS – RATIO – RICHIAMO AGLI ATTI INDAGINE - AMMISSIBILITÀ
Il principio di contestazione è sancito dall'art. 125, comma 4, CGS, secondo il quale "nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare". Esso presiede al rispetto di una corretta instaurazione del contraddittorio e, conseguentemente, della garanzia, per il deferito, di svolgere una consapevole difesa, che solo la chiara informazione dell'addebito può consentirgli (Decisione n. 57/CFA/2022-2023/A). Non è tuttavia corollario di tale principio quello secondo cui gli specifici particolari della condotta in contestazione debbano essere tutti contenuti ed esplicitati nella parte 'letterale' del capo di incolpazione, anche quando dalla sua enunciazione non derivino incertezze. E ciò considerandosi anche la possibile estensione per relationem della contestazione stessa ad atti di indagine, posti con certezza a disposizione dei deferiti e da questi ampiamente conosciuti. Ciò perché "il principio della correlazione tra accusa (fatto contestato) e difesa (possibilità di esercitare il diritto di difesa) va inteso non in senso 'meccanicistico formale', ma in funzione della finalità cui è ispirato, quella cioè della tutela del diritto di difesa", sicchè l'indagine sulla sua osservanza dev'essere condotta attraverso l'accertamento della possibilità per l'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto (cfr. Cassazione, Sez. VI penale, 8 novembre 1995, n. 618; nonché Sez. 3, Sentenza n. 35964 del 04/11/2014 Rv. 264877 - 01, secondo cui "Non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa, non essendo necessaria una indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione stessa"). Il richiamo agli atti indagine come 'operazione' utile alla definitiva comprensione dell'addebito è in linea di principio, legittimo, proprio perché "la contestazione non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito" (cfr. Cass. Pen. Sez. 2, Sentenza n. 2741 del 11/12/2015 Rv. 265825 - 01).
Stagione: 2022-2023
Numero: n. 91/CFA/2022-2023/A
Presidente: Torsello
Relatore: Galli
Riferimenti normativi: art. 125, comma 4, CGS
Articoli
Art. 125 - Esercizio della azione disciplinare
1. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione di procedere all’esercizio dell’azione disciplinare, formula l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio.
2. L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato.
3. Il deferimento è comunicato all’incolpato, ai soggetti che abbiano presentato denuncia, all’organo di giustizia competente, al Presidente federale nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza.
4. Nell’atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, vengono enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Se l’esercizio dell’azione disciplinare consegue alla riapertura delle indagini disposta d’ufficio, nel caso in cui siano emersi nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza e che si ritengono idonei a provare la colpevolezza dell’incolpato, il deferimento deve intervenire entro trenta giorni dall’avvenuta conoscenza di tali fatti o circostanze.