GIUDIZIO E RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE – SANZIONI - CIRCOSTANZE ATTENUANTI – ART. 13, COMMA 2, CGS – GENERICITÀ - ESCLUSIONE

Le attenuanti di cui all'art. 13, comma 2 - le cosiddette attenuanti atipiche - e 16 CGS non possono essere generiche, poiché sono soggette, se prospettate dalla parte, ad una specifica e puntuale allegazione (Corte federale d’appello, SS.UU., n. n. 35/CFA/2021-2022).

Stagione: 2022-2023

Numero: n. 91/CFA/2022-2023/H

Presidente: Torsello

Relatore: Galli

Riferimenti normativi: art. 13, comma 2, CGS; art. 16 CGS

Articoli

  1. La sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:
  2. a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui;
  3. b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione o omissione del responsabile;
  4. c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio;
  5. d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
  6. e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari.
  7. Gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione.
  8. In ogni caso, la riduzione della sanzione viene estesa anche alla società responsabile ai sensi dell'art. 6; laddove sia stata la società responsabile ad elidere o attenuare, ai sensi del comma 1, lettera c), le conseguenze dell'illecito ovvero a riparare il danno, solo la società beneficerà della circostanza attenuante.

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