Mezzi di prova – intercettazioni telefoniche – accuse nei confronti di terzi – sono prove autonome e autosufficienti

Il contenuto di conversazioni intercettate possa costituire piena prova (scil. senza necessità dei cc.dd. riscontri esterni) nei confronti delle persone che parlano o di cui altri parlano.

Stagione: 2021-2022

Numero: n. 92/CFA/2020-2021/B

Presidente: Torsello

Relatore: Fumo

Riferimenti normativi: art. 57 CGS

Articoli

1. Gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale.
2. Gli organi di giustizia sportiva possono non ammettere i mezzi di prova che non presentino alcun collegamento con il procedimento pendente innanzi ad essi, che riguardino materiale già acquisito, che siano stati acquisiti illecitamente o che vìolino le norme procedimentali individuate dal Codice o da altre norme federali.

Salva in pdf