Giudizio e responsabilità disciplinare - Procura federale – atto di deferimento –- art. 38, comma 8, lett. b), CGS previgente – comunicazione – presso la società di appartenenza al momento della instaurazione del procedimento

Poiché l’art. 142, comma 3, del nuovo Codice ha fissato l’entrata in vigore dell’art. 53 del Codice di giustizia sportiva del 2019 per i tesserati delle società non professionistiche al 1° luglio 2020 (termine poi prorogato ulteriormente), le notificazioni devono dunque considerarsi legittimamente effettuate ai reclamanti ai sensi e per gli effetti dell’art. 38, comma 8, del Codice di giustizia sportiva del 2014 che prevede, alla lett. b), quale modalità di comunicazione degli atti alle persone fisiche – alternativa a quella nel domicilio eletto ai fini del procedimento contemplata dalla lett. a) – la comunicazione “presso la sede della Società di appartenenza al momento dell’instaurazione del procedimento”, fermo restando l’obbligo per tale Società di consegnare la comunicazione al tesserato.

Stagione: 2019-2020

Numero: n. 93/CFA/2019-2020/A

Presidente: Leozappa

Relatore: Torsello

Riferimenti normativi: art. 142, comma 3, CGS; art. 38, comma 8, lett. b), CGS previgente

Articoli

1. I procedimenti pendenti innanzi agli organi del sistema della giustizia sportiva al momento dell'entrata in vigore del Codice continuano in ogni caso a svolgersi in base alle disposizioni previgenti.
2. Per le società professionistiche e i tesserati professionisti, l'art. 53 entra in vigore dal 30 giugno 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.*
3. Per le società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche, l'art. 53 entra in vigore dal 1 luglio 2021. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.*
4. Con l'entrata in vigore del presente Codice i componenti degli organi del sistema della giustizia sportiva permangono nello stesso ruolo e con le medesime cariche.
5. In deroga a quanto previsto al comma 4, in relazione alla specifica riorganizzazione della composizione e delle funzioni della Corte federale di appello di cui all'art. 99 del Codice, il Presidente, i Presidenti di sezione, i componenti delle sezioni giudicanti nonché i componenti della sezione consultiva della Corte federale di appello decadono dall'incarico all'atto della approvazione del Codice e permangono nelle funzioni sino alle nuove nomine adottate dal Consiglio Federale.
6. Nelle more di diversa deliberazione del Consiglio federale in relazione a quanto previsto dall'art. 83, comma 3, il Presidente della Sezione disciplinare svolge le funzioni di Presidente del Tribunale federale a livello nazionale.

*Comma 2 così modificato dal C.U. FIGC n. 140/A del 2 gennaio 2020; si riporta il testo del previgente comma: “Per le società professionistiche e i tesserati professionisti, l'art. 53 entra in vigore dal 1 gennaio 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti”.

*Comma 2 così modificato dal C.U. FIGC n. 201/A del 20 maggio 2020; si riporta il testo del previgente comma: “Per le società professionistiche e i tesserati professionisti, l'art. 53 entra in vigore dal 29 febbraio 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti”.

*Comma 3 così modificato dal C.U. FIGC n. 201/A del 20 maggio 2020; si riporta il testo del previgente comma: “Per le società non professionistiche e i tesserati delle società non professionistiche, l'art. 53 entra in vigore dal 1 luglio 2020. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti”.

 

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